19/07/2021 – Sentenza TAR Lazio, sez. II quater, 14 luglio 2021, n. 8381 sul ricorso collettivo nel processo amministrativo; ed inoltre sul ricorso alla modalità telematica nell’ambito di una procedura adottata in via di urgenza.

TAR Lazio, Sez. II quater, 14/7/2021 n. 8381

Sul ricorso collettivo nel processo amministrativo

Ricorso alla modalità telematica nell’ambito di una procedura adottata in via di urgenza

Il ricorso collettivo nel processo amministrativo introduce una deroga al principio per il quale, di regola e in difetto di una disciplina concernente il litisconsorzio attivo, non sono cumulabili domande proposte da più persone, se non quando queste ultime condividano una posizione omogenea, che si rifletta nella pertinenza per ciascuna di esse dei motivi di doglianza, tale da escludere il conflitto di interessi.

Ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo, è necessario che i motivi siano comuni a tutte le parti, ovvero che essi riflettano congruamente la posizione che rende omogenee le domande cumulate soggettivamente, senza che, invece, la decisione assunta dal giudice su uno, o più motivi, possa favorire taluno e svantaggiare talaltro, generando un conflitto di interessi.

Nell’ambito di una procedura i cui caratteri di urgenza (imposti proprio dalle finalità della legge istitutiva) sono evidenti, il ricorso alla modalità telematica, anziché ad un esame parcellizzato di tutte le domande e ad uno scrutinio di esse posizione per posizione, appare soluzione calzante allo scopo, e non può che fondarsi su criteri di immediata evidenza, purché adeguati al caso di specie. Pertanto, l’impiego del codice ATECO abbinato alla partita Iva, nel caso di specie, rientra in quest’ultima categoria, poiché sono stati proprio i lavoratori, adottandolo in sede fiscale, a dichiarare che la propria attività prevalente attiene al servizio di guida e accompagnatore turistico, anziché a mansioni contigue, ma non pienamente coincidenti. Non è perciò pertinente il richiamo alla giurisprudenza maturata in sede di appalti pubblici, ove al codice ATECO si assegna un valore meramente orientativo in ordine alla sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara, poiché in quella sede è permessa un’indagine più approfondita sulle attività svolte dagli operatori economici, che una procedura informatica standardizzata non può assicurare, se non tradendo gli obiettivi di celerità desumibili dall’art. 182 del dl 34/20. Inoltre non irragionevole che il requisito di partecipazione debba essere posseduto ad una certa data (anteriore, come si è visto, al 23 febbraio 2020), sia perché ciò corrisponde ad un principio generale delle procedure pubbliche, sia perché, altrimenti, sarebbe incoraggiata l’elusione delle finalità perseguite quanto alla identificazione dei beneficiari, attraverso modifiche del codice ATECO mirate non già ad adeguarlo allo stato di fatto, ma esclusivamente a percepire il contributo pubblico.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto