19/07/2021 – Corte dei Conti Puglia, del. 108/2021 – Compensi all’avvocatura comunale interna

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla determinazione e corresponsione dei compensi all’avvocatura comunale interna dell’ente ai sensi dell’art. 9, comma 6, del d.l. 90/2014, articolato in una molteplicità di quesiti, dei quali solo quelli di seguito illustrati sono stati dichiarati oggettivamente ammissibili da parte della Sezione Regionale di controllo per la Puglia:

  1. Si chiede di sapere se, nell’ipotesi in cui nell’anno 2013 non sia stato determinato lo stanziamento di cui all’art. 9, comma 6, del d.l. 90/2014 (in quanto in quell’anno, pur essendo stata istituita, non era ancora operativa l’Avvocatura Comunale interna), in che modo tale stanziamento debba essere determinato;
  2. Si chiede inoltre se il procedimento contabile, diffusamente descritto dall’ente, per l’impegno e la liquidazione dei compensi all’avvocatura comunale, risulta corretto nel rispetto del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. 118/2011 e smi.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 108/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 giugno 2021, dichiarati inammissibili gli altri 6 quesiti posti dal comune istante, in quanto non attinenti alla materia della contabilità pubblica e suscettibili di creare interferenze con l’ambito di cognizione del giudice del lavoro, espongono alcune considerazione, di carattere generale ed astratto dalla concreta attività gestionale ed amministrativa dell’ente, nel merito dei due quesiti sopra illustrati.

Con riferimento al primo quesito, la Corte ricorda innanzitutto che l’art. 9, comma 6, del d.l. 90/2014, prevede che “in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013”.

In merito, la deliberazione in commento richiama espressamente la recente deliberazione della Sezione regionale di controllo del Veneto (del. n. 131/2021), nella quale si rileva che “l’assenza, per qualsiasi motivo, dello stanziamento nell’anno di riferimento (2013) non possa giustificare il diniego del diritto alla corresponsione del compenso professionale in esame” e che “Per quanto concerne la quantificazione del parametro di riferimento (…) trattandosi di scelta rimessa all’esclusiva discrezionalità valutativa dell’Ente, spetta esclusivamente a quest’ultimo l’autonoma e prudenziale individuazione dei criteri oggettivi da valorizzare per la determinazione del parametro di riferimento nell’ipotesi di sua assenza nelle scritture contabili”.

Quanto al secondo quesito ammissibile, i giudici contabili pugliesi si limitano a precisare, richiamandosi all’applicazione dei principi contabili e della disciplina dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, nonché alle norme del TUEL che regolamentano i procedimenti di spesa, che l’imputazione delle spese deve avvenire in conformità al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, ricordando altresì quanto previsto al principio contabile § 5.2 contenuto nell’allegato citato: “Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all’Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell’incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all’ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell’esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali”.

 

Leggi la Deliberazione

CC 108-2021 Puglia

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