07/07/2021 – Abusi edilizi: la chiusura di una terrazza è un ampliamento

Il TAR chiarisce che la chiusura di un terrazzo deve essere considerata un ampliamento che necessita del permesso di costruire e del rispetto dei vincoli.

Nove metri quadri in più possono portare ad una “battaglia” legale fra il proprietario di un appartamento e un Comune? Chiaramente si, la dimostrazione? La sentenza n. 4046/2021 del Tar Campania che è chiamata a decidere fra il ricorso di una donna e il comune che aveva intimato di demolire un vano di 9 metri quadri realizzato chiudendo un terrazzo preesistente.

La donna sostiene di aver realizzato un modesto intervento per la realizzazione “di un piccolo adeguamento igienico sanitario, non necessitante del permesso di costruire, tenuto conto del carattere pertinenziale dell’opera, integrante mero volume tecnico, e della esigua consistenza, con la conseguenza che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare, al più, la irrogazione di una sanzione pecuniaria“. Per la donna, dunque, si tratta di manutenzione straordinaria che necessita di DIA, la denuncia di inizio attività. Vediamo come la pensano i giudici.

I giudici vanno dritti al punto. L’intervento realizzato dalla donna è una nuova edificazione, “essendo stato realizzato, attraverso la chiusura di un preesistente terrazzo, un ampliamento dell’immobile, rilevante sul piano della volumetria e della superficie oltre che incidente sul carico urbanistico ed anche sul prospetto“. Come già chiarito altre volte, la chiusura di un terrazzo integra l’edificazione di nuovo volume e quindi serve un permesso di costruire. Non si può parlare in questo caso di pertinenza, “visto che è stato realizzato un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie“.

I giudici del Tar Campania chiariscono la definizione di volume tecnico. Si deve intendere “un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima; inconferenti si palesano, quindi, i riferimenti di parte ricorrente alla sopra indicata categoria“. In ogni caso, dicono i giudici, “la regola che in materia urbanistica porta ad escludere i “volumi tecnici” dal calcolo della volumetria edificabile, trova fondamento nel bilanciamento rinvenuto tra i vari e confliggenti interessi connessi all’uso del territorio, ma non può pertanto essere invocata in relazione ai vincoli paesaggistici – ambientali per i quali assume centralità la tutela dell’interesse alla percezione visiva dei volumi, del tutto prescindendosi dalla loro destinazione d’uso“. Cioè, come dire, “il volume tecnico non ti consente di violare le norme“. Nel caso analizzato, l’edificio sorge su una zona tutelata in cui non è permesso realizzare nuovi corpi di fabbrica né incrementi di volumi esistenti.

L’ordine di demolizione, in quanto atto dovuto e dal contenuto rigidamente vincolato, “presuppone un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime“. Per questo “l’irrogazione della sanzione demolitoria non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento“. Ormai, tra l’altro, è risaputo che nei procedimenti preordinati all’emanazione di ordinanze di demolizione di opere edilizie abusive, “l’asserita violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non produce l’annullamento del provvedimento, specie quando emerga che il contenuto del provvedimento conclusivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato“. Dicono i giudici: “L’amministrazione non era affatto tenuta ad operare una valutazione in ordine alla possibilità di accedere ad un differente e meno gravoso regime sanzionatorio“. Questo perché emerge la totale abusività dell’opera realizzata dalla donna e non difformità meramente parziali “non sussistendo, pertanto, i presupposti per la conversione della sanzione demolitoria nella sanzione pecuniaria“. Il ricorso è stato dunque respinto.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto