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Sul sito dell’Anac è stato pubblicato il Comunicato del Presidente del 9 giugno 2021 sulle spese dei bandi di gara e gli oneri a carico della stazione appaltante.

Con tale Comunicato, l’Anac ha evidenziato l’illegittimità di quelle stazioni appaltanti che introducono nella documentazione di gara clausole che impongono ai concorrenti di assumere l’obbligo di pagare, in caso di aggiudicazione, direttamente al prestatore del servizio, il corrispettivo per il supporto che quest’ultimo ha assicurato alla stazione appaltante.

In particolare, tali clausole “sono state ritenute illegittime in diverse occasioni, sia dalla giurisprudenza amministrativa (si veda, a titolo esemplificativo, Consiglio di Stato, V, n. 3538 del 6 maggio 2021; Consiglio di Stato, V, n. 6787 del 3 novembre 2020), che dall’Autorità (da ultimo, con la Delibera Anac n. 129/2021 e la Delibera Anac. n. 202/2021)”. 

Le citate clausole hanno, inoltre, effetti restrittivi sulla concorrenza e violano, in questo modo, l’art. 30 comma 1 del Dlgs. n. 50/2016. Inoltre, “è stato osservato che in tal modo si riversa a carico del privato il corrispettivo per una prestazione (quella dei servizi di committenza ausiliari), di cui si avvale la stazione appaltate, con l’imposizione di una prestazione, in assenza di un’espressa previsione di legge, come richiesto dall’art. 23 della Costituzione”. 

Conseguentemente, l’Anac invita le stazioni appaltanti che scelgono di espletare le procedure di aggiudicazione con il coinvolgimento di prestatori di servizi di committenza ausiliari, a non prevedere nella documentazione di gara le clausole che impongono all’aggiudicatario il pagamento del corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per i servizi di committenza e le altre prestazioni correlate allo svolgimento di gara. 

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