23/06/2021 – Una complicazione annunciata tra le false semplificazioni: il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao)

Da Italia Oggi del 12.6.2021

P.a., programmazione unica

Arriva il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao)

di Luigi Oliveri

 

Le pubbliche amministrazioni non si sono ancora riprese dal Pola (piano organizzativo del lavoro agile), ma per effetto del dl 80/2021 si ritrovano di fronte ad un nuovo Moloch programmatico: il «Piao» (piano integrato di attività e organizzazione).

L’articolo 6 del decreto «Reclutamento (dl n.80/2021) si occupa della riforma della pianificazione, disponendo una delle poche norme ad effetto perpetuo e non connesse strettamente all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Il nuovo piano dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2021 dalle pubbliche amministrazioni (con l’eccezione delle scuole) con almeno 50 dipendenti e avrà durata triennale.

L’ambizione del nuovo strumento è, per l’ennesima volta, semplificare l’azione amministrativa, sostituendo le decine e decine di programmi ai quali esse sono obbligate, con un unico programma annuale, coerente ed integrato.

Difficile affermare sulla sola base del dl 80/2021 se l’obiettivo possa davvero essere raggiunto. Certo è che ridurre ad uno solo i tanti, troppi programmi a carico delle amministrazioni è cosa che, forse, può semplificare, ma di per sé non è per nulla semplice. Infatti, al legislatore non sono nemmeno ben chiari gli effetti concreti della norma. Lo dimostra il comma 5 dell’articolo 6, che demanda ad un successivo decreto attuativo da adottare entro 60 giorni (e a quel punto, se i termini fossero rispettati, ci si ritroverebbe già ad agosto, con pochi mesi per adottare il Piao entro dicembre) il compito di individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti e sostituiti da quello nuovo. Un salto, dunque, al momento nel buio. Lo stesso decreto dovrebbe definire modalità semplificate per l’adozione del Piao da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti: testimonianza che il nuovo documento non si presenta per nulla di facile impostazione.

L’impresa non è di poco conto. Il Piao si struttura in 7 sezioni, composte a loro volta da molteplici sottosezioni. Le materie delle sezioni sono molte: la programmazione della performance; le strategie sul personale comprendenti assunzioni, formazione, lavoro agile (si sopprime il Pola), l’accrescimento dei titoli anche ai fini delle progressioni di carriera, le progressioni stesse; la trasparenza e l’anticorruzione; le procedure amministrative da ridefinire e semplificare annualmente, anche ascoltando i cittadini e le imprese, con la graduale introduzione di strumenti digitali di misurazione dei tempi di effettiva conclusione; le modalità per permettere l’accesso alle procedure digitalizzate agli over 65 e ai cittadini con disabilità; le pari opportunità.

Il piano si deve completare col monitoraggio degli esiti che ne derivano e allo scopo dovrà prevedere controlli con cadenza periodica sui risultati ottenuti, includendo gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell’utenza mediante gli strumenti di cui al dlgs 150/2009. Il nuovo piano intende anche rivitalizzare dal suo letargo la class action regolata dal dlgs 198/2009: dovrà anche comprendere il monitoraggio delle eventuali azioni attivate da cittadini ed imprese contro le p.a. inefficienti. Una volta adottato, il Piao dovrà essere pubblicato, con i relativi aggiornamenti entro il 31 dicembre di ogni anno sul sito istituzionale di ciascuna p.a. ed inviato al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

In caso di mancata adozione del Piao troverebbero applicazione le sanzioni di cui all’articolo 10, comma 5, del dlgs 150/2009, cioè divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano e il divieto di assumere e affidare incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Si aggiunge anche la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro prevista dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del dl 90/2014, convertito in legge 114/2014, riferita alla mancata approvazione della programmazione anticorruzione.

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