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Prevenzione rischio sismico: in Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza n. 780/2021.

L’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile disciplina l’utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, l’Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 20 maggio 2021, n. 780 recante “Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

La nuova ordinanza della Protezione Civile disciplina l’utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, previste dall’art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle annualità 2019, 2020 e 2021.

Le risorse disponibili per le annualità 2019, 2020 e 2021, pari a euro 150 milioni, derivanti dall’importo di 50 milioni di euro per ciascuna delle tre annualità, sono destinate al finanziamento delle seguenti azioni:

  • azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l’emergenza;
  • azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell’efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell’emergenza di cui all’art. 14. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 successive modificazioni ed integrazioni, è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell’edificio esistente, purché nell’edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti, come definito dall’art. 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell’art. 1472 del codice civile, o il contratto di disponibilità di cui all’art. 188 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50.

La nuova Ordinanza è costituita da 21 articolo e 8 allegati:

  • Art. 1. Finalità
  • Art. 2. Finanziamento azioni
  • Art. 3. Risorse disponibili e loro ripartizione
  • Art. 4. Disciplina delle azioni di prevenzione non strutturale
  • Art. 5. Programmazione delle azioni di prevenzione non strutturale
  • Art. 6. Contributi per le azioni di prevenzione non strutturale
  • Art. 7. Abachi per la microzonazione sismica
  • Art. 8. Omogeneità degli studi di microzonazione sismica
  • Art. 9. Analisi della Condizione limite per l’emergenza
  • Art. 10. Contributi per l’analisi della Condizione limite per l’emergenza
  • Art. 11. Contributi per i comuni facenti parte di ambiti territoriali e organizzativi ottimali, unioni o associazioni di comuni
  • Art. 12. Completamento degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della Condizione limite per l’emergenza
  • Art. 13. Programmazione delle azioni di prevenzione strutturale
  • Art. 14. Efficienza operativa
  • Art. 15. Costo convenzionale degli interventi di prevenzione strutturale
  • Art. 16. Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale
  • Art. 17. Contributi per gli interventi di prevenzione strutturale
  • Art. 18. Monitoraggio delle azioni di prevenzione strutturale e non strutturale
  • Art. 19. Revoca delle risorse
  • Art. 20. Regioni a statuto speciale
  • Art. 21. Clausola di invarianza
  • Allegato 1 – Obiettivi e criteri definiti dalla commissione di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010
  • Allegato 2 – Schede di sintesi delle verifiche tecniche di edifici e opere
  • Allegato 3 – Indice medio di rischio sismico e indici di rendimento
  • Allegato 4 – Efficienza operativa
  • Allegato 5 – Condizioni per l’applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi)
  • Allegato 6 – Modelli di rendiconto semestrale
  • Allegato 7 – Elenco dei comuni con AG≥0,125 G e periodi di classificazione
  • Allegato 8 – Elenco dei comuni con studi pregressi di microzonazione sismica
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