22/06/2021 – Alienazione quote in società partecipate e relative deroghe. Parere Corte Conti Sez. Lombardia reso con delibera n.94/2021

Un sindaco ha chiesto un parere in materia di obblighi di dismissione delle partecipazioni detenute da amministrazioni pubbliche e, in particolare, sulla deroga temporanea introdotta dall’art. 1, comma 723, l. 145/2018, relativamente all’obbligo del rispetto del termine del 31 dicembre 2021 per la dismissione per alienazione delle quote societarie ed alle azioni minime da intraprendere perché l’obbligo possa considerarsi ottemperato.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 94/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 maggio 2021, si sono limitati ad affrontare la questione generale ed astratta relativa all’interpretazione della normativa di riferimento, evidenziando la cogenza del percorso definito a livello legislativo per l’alienazione delle partecipazioni, che non lascia alcun margine per procedure alternative.

 

L’art. 24 del d.lgs. 175/2016 ha dettato la disciplina della “revisione straordinaria delle partecipazioni”, prevedendo che, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica debba effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando fra queste quelle che devono essere alienate, e che l’alienazione debba essere realizzata entro un anno dalla conclusione della predetta ricognizione, con la conseguenza che, in caso di mancata alienazione entro tale termine, a norma del comma 5 del citato art. 24, “il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile”.

La cogenza di tale percorso, a parere della Corte, è rafforzata dalla modifica introdotta dall’art. 1, comma 723, della l. 145/2018, che ha aggiunto all’art. 24 del d.lgs. 175/2016 il comma 5 bis, a norma del quale “a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione”.

Secondo la deliberazione in commento, in accordo con indirizzi espressi da altre pronunce (Corte conti, sez. contr. Valle d’Aosta, n. 7/2019), la norma ha, infatti, introdotto una deroga temporanea alla disciplina prevista dai commi 4 e 5 che, a condizione che la società sia stata in utile nel triennio precedente alla ricognizione, consente di non procedere alla alienazione senza incorrere nelle conseguenze previste dal quinto comma dell’art. 24. Allo scadere del termine del 31 dicembre 2021, tuttavia, tornano ad applicarsi i commi 4 e 5 dell’art. 24 d.lgs. 175/2016, per cui, qualora non si riesca a cedere sul mercato la partecipazione o la stessa non venga acquisita dagli altri soci e la società non abbia le risorse per procedere al riacquisto delle azioni, residua l’obbligo di deliberare lo scioglimento della società, avviandone la liquidazione.

https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2021/06/CC-94-2021-Lombardia.pdf

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