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Consiglio di Stato, Sez. V, 7/6/2021 n. 4320

Il Comune non ha specifiche competenze in materia di “attestazione della potabilità” dell’acqua, salvo nei casi in cui sia esso stesso gestore ed erogatore del servizio idrico.

In linea generale il Comune non ha specifiche competenze in materia di “attestazione della potabilità” dell’acqua, salvo nei casi in cui sia esso stesso gestore ed erogatore del servizio idrico. Come risulta dagli artt. 7 e 8 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”), i controlli per la verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano spettano al gestore del servizio idrico integrato e a “chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili”: cfr. art. 2 del d.lgs. n. 31 del 2001; ovvero, quando si tratti di controlli esterni (ossia di controlli diretti a “verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all’ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche con riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentatività della qualità delle acque distribuite durante l’anno”: art. 8 del d.lgs. cit.), spettano alle aziende sanitarie locali.

Pertanto, nel caso di specie, posto che l’acqua utilizzata dall’appellante per la sua struttura ricettiva è fornita da un privato (che assume quindi la qualifica di gestore) e che perciò il Comune non ha alcuna competenza in ordine alla verifica della qualità dell’acqua dovrà essere richiesta al gestore privato fornitore o all’asl.

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