21/06/2021 – Il sistema del doppio binario civile e contabile in materia di responsabilità

Abstract [It]: L’impossibilità di rinvenire nell’architrave costituzionale una disposizione che preveda il carattere esclusivo della giurisdizione erariale ha comportato il delinearsi nel nostro ordinamento di un doppio binario in materia di responsabilità contabile. In particolare, un dipendente pubblico, laddove commetta un illecito dal quale derivi un danno patito dalla pubblica amministrazione, può essere sottoposto a due contestuali giudizi, dinanzi alla Corte dei conti e all’autorità giurisdizionale ordinaria. L’impostazione tradizionalmente accolta, che risolve l’eventuale interferenza tra i due giudizi in termini di proponibilità dell’azione di responsabilità, lascia aperte alcune importanti questioni che meritano di essere indagate. Oltre a potersi prefigurare una violazione del principio del ne bis in idem, si viene a configurare una disarmonia sistemica, in cui il dipendente pubblico può essere sottoposto a diversi regimi, sostanziali e processuali, a seconda che l’amministrazione decida o meno di agire in giudizio in sede civile a titolo di risarcimento del danno. Una diversità che non può essere sottaciuta, ma che per essere superata richiede di rinvenire un difficile bilanciamento tra il diritto del funzionario pubblico ad essere sempre giudicato sulla base della medesima disciplina (art. 3 Cost.) e il diritto di difesa della pubblica amministrazione (art. 24 Cost.).

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