16/06/2021 – Sentenza Tar Lazio, Roma, sez. III, 7 giugno 2021, n. 6756: è illegittimo il diniego di ostensione di documento (una registrazione audio) motivata sul rilievo che gli stessi sono stati già acquisti dalla autorità giudiziaria penale

TAR Lazio, Sez. III, 7/6/2021 n. 6756

Non può l’amministrazione detentrice del documento oggetto della richiesta di accesso del privato, nel caso di specie la RAI, opporre che quel documento è stato acquisito dall’autorità giudiziaria requirente o ad essa trasmesso, alla quale quindi l’istante debba rivolgersi assoggettandosi conseguentemente alla regolamentazione dettata dal cpp penale, che consente all’indagato di accedere agli atti del fascicolo del pubblico ministero solo dopo la chiusura delle indagini e il relativo avviso (art. 415-bis c.p.) e alla persona offesa dal reato dopo la presentazione della richiesta di archiviazione e il relativo avviso (art. 408, c. 3, c.p.p.), in quanto l’art. 2, l. n. 241 del 1990 non contempla tra i casi di esclusione del diritto di accesso, la contemporanea detenzione del documento da parte di altra amministrazione o autorità dello Stato.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto