15/06/2021 – Il nulla osta per la mobilità

Come sapete negli scorsi giorni il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del piano nazionale di ripresa resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” contenente anche diverse norme in materia di personale.

Ci sarà il tempo per approfondirle tutte, ma mi preme condividere innanzitutto quella ritengo più assurda: è stato eliminato l’obbligo di assenso dell’amministrazione di appartenenza per il trasferimento di personale tramite mobilità volontaria. 

Probabilmente una grande vittoria per i dipendenti pubblici e anche per gli enti che riceveranno i dipendenti. Un po’ meno per gli enti attualmente titolari del rapporto di lavoro. Sono proprio curioso di capire come si potrà ora programmare il fabbisogno di personale soprattutto negli enti di medie e piccole dimensioni. Non commento oltre, per ora. Ma capite che siamo di fronte ad una svolta epocale.

Riporto, quindi, la disposizione.

ART. 30 COMMA 1 DEL D.LGS. 165/2001 DOPO LE MODIFICHELe amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di 60 giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale della scuola, della sanità nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 1. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. 

Come potete vedere la norma stabilisce che resta obbligatorio l’assenso dell’amministrazione cedente in tre casi:

– posizioni motivatamente infungibili;

– personale assunto da meno di tre anni;

– quando il soggetto che richiede la mobilità abbia una “qualifica” per la quale nell’ente di appartenenza via sia “una carenza di organico superiore al 20 per cento”.

Mi taccio.

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