16/06/2021 – “PagoPA” e versamenti da privati: ci sono tipologie di incassi che possono essere ottenuti comunque con bonifico o altro mezzo ?

Il testo del quesito.

Siamo a presentare il seguente quesito sul ‘PagoPA’ in relazione al contratto di call center: abbiamo un dubbio sulla tipologia dei versamenti a favore dell’Ente che pervengono dai privati. Devono passare tutti obbligatoriamente dal ‘PagoPA’ oppure ci sono tipologie di incassi che possono essere ottenuti comunque con bonifico o altro mezzo ? 

Un esempio: i rimborsi delle note di credito da parte dei privati, soprattutto per utenze oppure per i rimborsi da parte del Gse che richiedono un Iban da comunicare sul sito. Noi ci siamo adeguati alla normativa entro i termini di legge anche se ancora l’utilizzo del ‘PagoPA’ deve entrare a regime sia per l’utenza che per il personale interno che mi segnala spesso diverse casistiche e perplessità come in merito a quella sopra esposta poiché ritengono di non poter chiedere ad una ditta il rimborso tramite ‘PagoPA’ ma con bonifico bancario”.

La risposta dei ns. esperti.

L’obbligo di “PagoPA” da parte delle P.A. è disposto dall’art. 5, comma 1 del “Cad”, nel quale si prevede che “i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la Piattaforma di cui al comma 2 (‘PagoPA’), i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo”. 

Ad oggi ne restano esclusi i pagamenti “F24” relativi ad entrate tributarie (Dl. n. 193/16, art. 2-bis) oltre che i pagamenti mediante addebito diretto in conto “Sdd”, e i pagamenti per cassa in contanti.

La decorrenza dell’obbligo, più volte rimandata, è definitivamente scattata il 28 febbraio 2021, la cui non applicazione è sanzionata dall’art. 65, comma 1, Dlgs. n. 217/17: “L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la Piattaforma di cui all’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 82/2005 (‘PagoPA’) per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021”.

La mancata applicazione della disposizione del “Cad” è sanzionata inoltre anche dall’art. 12, comma 1-ter, nel quale si dispone che “i Dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente ‘Codice’ ai sensi e nei limiti degli artt. 21 e 55 del Dlgs. n. 165/2001, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L’attuazione delle disposizioni del presente ‘Codice’ è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei Dirigenti”.

Atteso quindi l’obbligo di adesione e adozione da parte dell’Ente di “PagoPA”, si rammenta che per cittadini e imprese l’utilizzo si riconduce al così detto “diritto alla cittadinanza digitale” e quindi è una facoltà, non un dovere, come stabilito dall’art. 3 del “Cad”, e come tale può essere esercitata o meno. In tal senso si esprimono anche le Linee-guida “PagoPA” al paragrafo 5, lett. e), dove si afferma che “i pagamenti mediante bonifico possono essere in via eccezionale accettati ma gli Enti non devono esporre in alcun modo l’Iban né sul sito web istituzionale né sugli avvisi di pagamento”.

In sintesi, ad oggi vige il divieto da parte dell’Ente di richiedere pagamenti a lui spettanti se non mediante avviso “PagoPA” (al netto delle esenzioni del paragrafo 5 delle Linee-guida), mentre per il cittadino e impresa vige la facoltà di utilizzare “PagoPA” nei pagamenti verso le PA.

Pertanto, eventuali accrediti di note di credito o rimborsi Gse possono essere accettati anche se la relativa richiesta telematica di pagamento e ricevuta telematica non transitano dalla Piattaforma “PagoPA”. Resta evidente che il Modello di pagamento previsto da “PagoPA” è un’importante opportunità di semplificazione operativa per l’Ente in quanto permette di garantire l’automazione delle procedure di riconciliazione e rendicontazione contabili grazie al colloquio standardizzato tra Psp (“Prestatore di servizi di pagamento”) e Ente creditore. Oltre che la presenza all’interno delle ricevute telematiche e dei flussi di rendicontazione del codice Iuv (“Identificativo univoco di versamento”) indispensabili per permettere una riconciliazione automatica dei provvisori in entrata.

di Cesare Ciabatti

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