Print Friendly, PDF & Email

Secondo l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in sede di giudizio di ottemperanza ad un giudicato ordinario ovvero che assodi l’inerzia dell’amministrazione – e pure nelle ipotesi di adempimento a quanto imposto da sentenza provvisoriamente esecutiva ovvero da ordinanza cautelare – quest’ultima non perde il proprio potere di provvedere dopo la nomina e l’insediamento del commissario ad acta: si configura, infatti, una situazione di concorrenza nell’esercizio del potere-dovere di dare attuazione alla pronuncia del giudice da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (nella vesta di ausiliario e giammai di organo straordinario dell’amministrazione).

Cons. St., A.P., sent. 25.05.2021, n. 8

Torna in alto