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Sintesi/Massima

Su segnalazioni di disservizi o carenze nelle strutture comunali, i consiglieri possono utilizzare gli strumenti dell’art.43 d.lgs. n.267/2000, non essendo tenuti alla verifica dello stato dei luoghi. Senza previsione regolamentare, per l’accesso ai locali comunali occorre il previo raccordo con i dirigenti competenti.

Testo

(Parere del 20 aprile 2021) È stato posto un quesito in ordine alla possibilità di accogliere l’istanza di un consigliere di minoranza finalizzata ad effettuare un sopralluogo presso due edifici comunali concessi rispettivamente in locazione ed in comodato gratuito a due privati. In merito, come noto, l’attività ispettiva dei singoli consiglieri si esercita attraverso gli strumenti previsti dall’articolo 43 del decreto legislativo n.267/2000, ossia attraverso la presentazione di interrogazioni e mozioni od altre istanze di sindacato ispettivo a cui il sindaco e gli assessori sono obbligati a rispondere, ed attraverso richieste di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, ritenute utili all’espletamento del proprio mandato. In base all’art.107 del d.lgs. n.267/2000 la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. La funzione di controllo operativo è esercitata attraverso il personale dipendente in relazione agli specifici profili professionali. L’art.147 del richiamato decreto legislativo n.267/00, disciplinando i “controlli interni”, al comma 1, lett.e), li finalizza anche al controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente. Ciò non può non essere realizzato sulla base di una disciplina che garantisca il rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione come declinato, tra l’altro, dal richiamato art.107. Pertanto, proprio nell’eventualità in cui si ricevano segnalazioni di disservizi o di situazioni di carenze nelle strutture comunali, i singoli consiglieri comunali possono utilizzare gli strumenti di cui al citato articolo 43, non sembrando attinente alla propria funzione la verifica dello stato dei luoghi che compete, invero, agli uffici tecnici ed al corpo di polizia municipale. In carenza di apposita previsione regolamentare appare, dunque, indispensabile un previo raccordo con i dirigenti competenti nel caso sia necessario l’accesso ai locali di proprietà comunale.

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