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Sintesi/Massima

In carenza di apposita disciplina regolamentare, per la sostituzione del capogruppo consiliare devono osservarsi le norme di carattere generale: formalizzazione della convocazione del gruppo, partecipazione della maggioranza dei componenti e voto della maggioranza dei presenti.

 

Testo

È stato posto un quesito in merito alla correttezza della sostituzione del presidente del gruppo consiliare disposta da alcuni consiglieri pur in carenza di espresse dimissioni da parte del titolare. Il sindaco ed il vice segretario avevano ritenuto non conforme alle norme statuarie e regolamentari tale atto, assunto dai predetti consiglieri a seguito di lamentate carenze di comunicazioni all’interno del gruppo medesimo da parte del presidente sostituito. Al riguardo, si evidenzia che l’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (in particolare, art.38, comma 3 – art.39, comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia, pertanto, è regolata dalle apposite norme statutarie e regolamentari che possono essere adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta espressamente agli stessi dall’art.38 citato. I mutamenti che possono sopravvenire all’interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall’originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l’adesione a diversi gruppi esistenti, o la sostituzione dei presidenti, sono ammissibili. Tuttavia, sono i singoli enti locali, nell’ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia. Nel caso in esame, ne deriva che le problematiche relative alla costituzione ed al funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l’ente locale si è dotato. Pertanto, solo il consiglio comunale, nella sua sovranità ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui uniformarsi in tale materia, è abilitato a fornire un’interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, pronunciandosi in merito a quanto richiesto. Ciò premesso, si osserva che lo statuto del comune in riferimento ricomprende tra gli “organi del Consiglio Comunale”, tra gli altri, “i gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo”. I gruppi consiliari sono disciplinati dall’art.13 del medesimo statuto, il quale stabilisce che i consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo le disposizioni del regolamento e ne danno comunicazione al sindaco ed al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. In caso di inerzia, le liste che si siano presentate alle elezioni sono considerate gruppi ed il capogruppo è individuato nel consigliere che abbia riportato il maggior numero di preferenze. Il regolamento consiliare dispone che i singoli gruppi risultati eletti devono comunicare al sindaco ed al segretario comunale, nella prima adunanza successiva all’elezione ovvero entro 10 giorni dalla stessa, il nome del capogruppo. Analogamente dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo, nella prima seduta utile del consiglio comunale, ovvero direttamente al sindaco e al segretario comunale. In mancanza di tali comunicazioni, in conformità alla previsione statutaria, viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo, non componente la giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti. Dal regolamento si evince, dunque, l’ammissibilità della variazione del capogruppo. Tuttavia, in mancanza di apposita disciplina di dettaglio in ordine al funzionamento dei gruppi consiliari, si ritiene che non possono non osservarsi le norme di carattere generale che richiedono la formalizzazione della convocazione del gruppo, con la partecipazione della maggioranza dei componenti. Dopo la relativa discussione, si dovrà esprimere la maggioranza dei presenti, decidendo, eventualmente, per la sostituzione del capogruppo, nell’osservanza del disposto di cui all’art.13, comma 3, dello statuto che richiede la nomina a capogruppo nei confronti del consigliere appartenente al genere (uomo o donna) meno rappresentato. Ovviamente, resta ferma la volontà dei componenti che ne abbiano interesse, alla luce dello statuto, di costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

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