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I Comuni potranno prevedere prove pratiche, necessarie per i profili di loro competenza malgrado la riforma dei concorsi introdotta dall’articolo 10 del Dl 44/2021. A chiarirlo è il Quaderno operativo dell’Anci Svolgimento delle Procedure Concorsuali Semplificate che contiene con una proposta di regolamento per i concorsi negli enti locali.

Il volume si sofferma innanzitutto sulle norme applicabili agli enti locali per poi esaminare il concorso vero e proprio che potrà essere sviluppato per esami, per titoli o per titoli ed esami. Per quest’ultima tipologia il bando potrà prevedere sia una fase di valutazione dei titoli per l’ammissione alla fase successiva (si deve trattare di titoli legalmente riconosciuti), sia una valutazione dei titoli che concorrono alla formazione del punteggio finale. Solo in quest’ultimo caso può essere valutata anche l’esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio. Nella versione definitiva l’articolo 10 prevede per i profili qualificati nel bando “a elevata specializzazione tecnica” una valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite per l’ammissione a successive fasi concorsuali.

Per tutto questo va approvata una regolamentazione utilizzando anche la traccia fornita dall’Anci, che si sofferma sull’elencazione dei titoli da ritenere validi fornendo anche un esempio per i punteggi da attribuire.

 

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