07/06/2021 – Procedure emergenziali semplificate e motivazione nel caso di non utilizzo

Riveste un sicuro rilievo la recente pronuncia del Tar Sicilia, n. 1536/2021 in tema di mancato utilizzo delle procedure semplificate emergenziali (ex lege 120/2020), in particolare per le differenti letture che ha determinato.

Già si anticipa che il giudice in realtà conferma le posizioni già espresse dall’ANAC (con il commento del 3 agosto 2021 sul DL 76/2020), del MIT e dello stesso dato letterale che emerge dai provvedimenti emergenziali (DL 76/2020 e legge di conversione 120/2020).

In pratica, ed in sintesi, la scelta di adottare una procedura di aggiudicazione differente da quella “suggerita” dal legislatore dei provvedimenti sopra citati esige una motivazione ma non per la legittimità degli atti ma, evidentemente, per contrastare/superare un potenziale problema di responsabilità del RUP che, per effetto della maggior strutturazione della procedura di aggiudicazione giunga tardi all’aggiudicazione determinando un danno erariale. 

 

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