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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 37/E del 28 maggio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine al regime fiscale, ai fini del reddito di lavoro dipendente, cui assoggettare le somme erogate a titolo di rimborso spese per acquisto di pctablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza (c.d. “Dad”), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f) ed f-bis), del Tuir (Dpr. n. 917/1986).

Nel caso di specie la Società istante, nell’ambito di un Piano welfare aziendale, ha intenzione di riconoscere alla generalità o a categorie di propri dipendenti un credito welfare da utilizzare per il rimborso delle spese sostenute da questi ultimi per l’acquisto di pctablet o laptop al fine di consentire la frequenza della “didattica a distanza” ai loro familiari, indicati nell’art. 12 del Tuir.

La richiesta di rimborso da parte dei propri dipendenti dovrà essere corredata da idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso tale modalità didattica. In alternativa, il credito welfare potrà essere utilizzato per il rilascio di un documento di legittimazione per l’acquisto di pc, laptop o tablet presso rivenditori convenzionati presenti nella piattaforma welfare.

L’Agenzia ha ricordato che l’art. 51, comma 2, lett. f), del Tuir, prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’art. 100”, ovvero per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

La successiva lett. f-bis) prevede che il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è riconosciuto, inoltre, alle “somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.

Ciò considerato, a seguito dell’emergenza epidemiologica sono stati emanati diversi Provvedimenti legislativi che, nel disporre la sospensione, totale o parziale, dell’attività didattica in presenza, hanno previsto l’adozione, da parte degli Istituti scolastici e universitari, di forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ovvero di garantirne la fruizione attraverso la c.d. Dad.

Al riguardo, il Ministero dell’Istruzione con Nota 17 marzo 2020, n. 388, ha precisato che “le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi.(…) Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza”.

Pertanto, il pc, il laptop e il tablet si configurano quali strumenti necessari per garantire la frequenza nella c.d. “classe virtuale” e, conseguentemente, la relazione tra docenti e discenti. In tale contesto, il pc, il laptop e il tablet costituiscono dispositivi fondamentali per consentire la “didattica a distanza”, il cui utilizzo è finalizzato all’educazione e all’istruzione.

Pertanto, l’Agenzia ha ritenuto che il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e successivamente rimborsate dal datore di lavoro non genera reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis), del Tuir, precisando però che il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente ai sensi della predetta disposizione troverà applicazione sempreché il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la Dad.

Ad analoghe conclusioni si perviene nell’ipotesi in cui la piattaforma welfare consenta l’acquisto dei predetti dispositivi informatici tramite documenti di legittimazione (c.d. voucher); anche in questo caso, affinché trovi applicazione il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è necessario che il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la “Dad”.

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