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All’Adunanza plenaria le proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico -ricreative

Dec. Pres. C.S. 24 maggio 2021, n. 160

Devono essere rimesso all’Adunanza plenaria le questioni relative a:

1) se sia doverosa, o no, la disapplicazione, da parte della Repubblica Italiana, delle leggi statali (art. 1, comma 683, l. n. 145 del 2018) o regionali che prevedano proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative; in particolare, se, per l’apparato amministrativo e per i funzionari dello Stato membro sussista, o no, l’obbligo di disapplicare la norma nazionale confliggente col diritto dell’Unione europea e se detto obbligo, qualora sussistente, si estenda a tutte le articolazioni dello Stato membro, compresi gli enti territoriali, gli enti pubblici in genere e i soggetti ad essi equiparati, nonché se, nel caso di direttiva self-excuting, l’attività interpretativa prodromica al rilievo del conflitto e all’accertamento dell’efficacia della fonte sia riservata unicamente agli organi della giurisdizione nazionale o spetti anche agli organi di amministrazione attiva;

2) nel caso di risposta affermativa al precedente quesito, se, in adempimento del predetto obbligo disapplicativo, l’amministrazione dello Stato membro sia tenuta all’annullamento d’ufficio del provvedimento emanato in contrasto con la normativa dell’Unione europea o, comunque, al suo riesame ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-octies, l. n. 241 del 1990 e s.m.i., nonché se, e in quali casi, la circostanza che sul provvedimento sia intervenuto un giudicato favorevole costituisca ostacolo all’annullamento d’ufficio;

3) se, con riferimento alla moratoria introdotta dall’art. 182, comma 2, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, qualora la predetta moratoria non risulti inapplicabile per contrasto col diritto dell’Unione europea, debbano intendersi quali “aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” anche le aree soggette a concessione scaduta al momento dell’entrata in vigore della moratoria, ma il cui termine rientri nel disposto dell’art. 1, commi 682 e seguenti, l. 30 dicembre 2018, n. 145.

Il Presidente del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza plenaria la questione relativa alla esercitando il potere previsto dall’art. 99, comma 2, c.p.a., secondo cui “prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d’ufficio, può deferire all’adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali”.

Ha affermato il Presidente che la questione, di notevole impatto sistemico, afferisce al rapporto tra il diritto nazionale e il diritto unionale, con specifico riguardo al potere di disapplicazione delle norme interne, ritenute contrastanti con quelle sovranazionali, da parte del giudice amministrativo.

La questione riveste, quindi, una particolare rilevanza economico-sociale che rende opportuna una pronuncia della Adunanza plenaria, onde assicurare certezza e uniformità di applicazione del diritto da parte delle amministrazioni interessate nonché uniformità di orientamenti giurisprudenziali.

Essendo detta questione relativa alla doverosità, o no, della disapplicazione, da parte dello Stato in tutte le sue articolazioni, delle leggi statali o regionali che prevedano proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative configura “una questione di massima di particolare importanza”, ai sensi del comma 2 dell’art. 99 c.p.a..

fonte: sito della Giustizia Amministrativa

Decreto n. 460

CONSIGLIO DI STATO

IL PRESIDENTE

VISTO l’art. 99, comma 2, del codice del processo amministrativo, secondo cui, prima della decisione, il Presidente del Consiglio di Stato, anche d’ufficio, possa deferire all’Adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.;

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 e, in particolare, l’art. 1, comma 5, come modificato dall’art. 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la nota del Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 26 aprile 2021;

VISTO il parere reso dall’Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa in data 15 maggio 2021;

VISTO l’appello allibrato, presso la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con il numero di r.g. 1975/2021, proposto dal Comune di Lecce, avverso il signor Andrea Caretto e l’Associazione federazione imprese demaniali, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. I, n. 73/2021;

VISTO l’appello, pendente presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, iscritto con il r.g. n. 311/2021, proposto dalla Comet s.r.l., nei confronti della Autorità di sistema portuale dello Stretto e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. III, n. 504/2021, la cui udienza di discussione è stata fissata per il 15 dicembre 2021;

CONSIDERATO che entrambi i ricorsi sunnominato vertono, anche, sulla questione della proroga legislativa delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;

CONSIDERATO che, in particolare, l’oggetto dei predetti ricorsi concerne anche il tema dell’applicazione dell’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145 del 2018, che ha prorogato ex lege, fino al 31 dicembre 2033, le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per uso turisticoricreativo;

CONSIDERATO che viene in rilievo anche l’art. dall’art. 182, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;

CONSIDERATO che la questione, di notevole impatto sistemico, afferisce al rapporto tra il diritto nazionale e il diritto unionale, con specifico riguardo al potere di disapplicazione delle norme interne, ritenute contrastanti con quelle sovranazionali, da parte del giudice amministrativo;

CONSIDERATO, pertanto, che la questione in parola riveste una particolare rilevanza economicosociale che rende opportuna una pronuncia della Adunanza plenaria onde assicurare certezza e uniformità di applicazione del diritto da parte delle amministrazioni interessate nonché uniformità di orientamenti giurisprudenziali;

RITENUTO, quindi, che la questione relativa alla doverosità, o no, della disapplicazione, da parte dello Stato in tutte le sue articolazioni, delle leggi statali o regionali che prevedano proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative configuri «una questione di massima di particolare importanza»;

RITENUTO che sussistano i presupposti per un deferimento d’ufficio dell’affare all’Adunanza plenaria ai sensi dell’art. 99, comma 2, c.p.a.; RITENUTO che le questioni da rimettere all’Adunanza plenaria siano le seguenti, fatta salva ogni differente decisione o riformulazione o precisazione da parte della medesima Adunanza:

1) se sia doverosa, o no, la disapplicazione, da parte della Repubblica Italiana, delle leggi statali o regionali che prevedano proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative; in particolare, se, per l’apparato amministrativo e per i funzionari dello Stato membro sussista, o no, l’obbligo di disapplicare la norma nazionale confliggente col diritto dell’Unione europea e se detto obbligo, qualora sussistente, si estenda a tutte le articolazioni dello Stato membro, compresi gli enti territoriali, gli enti pubblici in genere e i soggetti ad essi equiparati, nonché se, nel caso di direttiva self-excuting,l’attività interpretativa prodromica al rilievo del conflitto e all’accertamento dell’efficacia della fonte sia riservata unicamente agli organi della giurisdizione nazionale o spetti anche agli organi di amministrazione attiva;

2) nel caso di risposta affermativa al precedente quesito, se, in adempimento del predetto obbligo disapplicativo, l’amministrazione dello Stato membro sia tenuta all’annullamento d’ufficio del provvedimento emanato in contrasto con la normativa dell’Unione europea o, comunque, al suo riesame ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., nonché se, e in quali casi, la circostanza che sul provvedimento sia intervenuto un giudicato favorevole costituisca ostacolo all’annullamento d’ufficio.

3) se, con riferimento alla moratoria introdotta dall’art. 182, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, qualora la predetta moratoria non risulti inapplicabile per contrasto col diritto dell’Unione europea, debbano intendersi quali «aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» anche le aree soggette a concessione scaduta al momento dell’entrata in vigore della moratoria, ma il cui termine rientri nel disposto dell’art. 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

P.Q.M.

il deferimento alla Adunanza plenaria, all’udienza del 13 ottobre 2021, ore 10:00, sui quesiti indicati nella suestesa motivazione, dei seguenti affari:

1) l’appello, pendente presso la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con il numero di r.g. 1975/2021, proposto dal Comune di Lecce, avverso il signor Andrea Caretto e l’Associazione federazione imprese demaniali, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. I, n. 73/2021; e, nella composizione prevista dell’art. 10 del d.lgs. n. 373/2003,

2) l’appello, pendente presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, iscritto con il r.g. n. 311/2021, proposto dalla Comet s.r.l., nei confronti della Autorità di sistema portuale dello Stretto e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. III, n. 504/2021.

Con successivo provvedimento sarà designato il Consigliere relatore.

Manda la Segreteria per gli adempimenti consequenziali.

Roma, 24 MAG. 2021 

IL PRESIDENTE

Filippo Patroni Griffi

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