04/06/2021 – Inizio del mandato e piano di riequilibrio negli enti locali

Abstract [It]: Il piano di riequilibrio costituisce sempre di più uno strumento che soddisfa i principi di equilibrio di bilancio e di sana gestione finanziaria. Nel corso della complessa procedura di predisposizione e di approvazione del piano può tuttavia svolgersi una elezione amministrativa con insediamento di nuovi amministratori. Sussiste l’esigenza di consentire a questi ultimi di intervenire nelle procedure di piano di riequilibrio, posto che il Piano vincolerà l’attività amministrativa nei successivi anni. L’art. 243 bis del tuel prende in considerazione l’inizio mandato solo nel caso in cui il piano sia stato già predisposto e trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti, consentendo ai nuovi amministratori di rimodularlo entro 60 giorni (dalla relazione di inizio mandato). Ma non disciplina invece il caso di inizio mandato che si verifica dopo la delibera consiliare di cui al co.1 di ricorrere alla procedura, con il corollario che i nuovi amministratori possono contare su un termine inferiore a 90 giorni dalla delibera consiliare per la predisposizione del piano. La sentenza della Corte Costituzionale n. 34/2021 pone rimedio a tale irragionevole disparità e violazione dell’art. 81 e 3 della Costituzione con una pronuncia additiva.

 

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