30/12/2021 – Il carattere “unifamiliare” dell’edificio ai fini dell’esenzione del contributo di costruzione ex art. 17, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 380/2001.

TAR Lecce, sentenza n. 1853 del 22 dicembre 2021

 

La controversia giurisdizionale instaurata dal ricorrente ha quale oggetto sostanziale la pretesa di ottenere dal Comune il rimborso della maggiore somma corrisposta (con riserva di impugnazione) a titolo di contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruzione afferente, tra l’altro, la ristrutturazione del primo piano di un edificio già adibito a civile abitazione, in quanto tale contributo non ritenuto dovuto ai sensi dell’ art. 17, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 380/2001, la cui disposizione ne prevede l’esenzione “per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari”.

Il TAR pugliese ritiene il ricorso fondato e, aderendo a un copioso indirizzo giurisprudenziale puntualmente riportato nella parte motivazionale, interpreta l’aggettivo “unifamiliare” riferito all’edificio, ai fini dell’esenzione dal contributo di costruzione, in senso funzionale, nel senso, cioè,che l’intervento edilizio deve essere finalizzato alla fruizione dell’immobile da parte del nucleo familiare.

Secondo il richiamato indirizzo giurisprudenziale, infatti, “l’esenzione dal contributo di costruzione per il caso di interventi di ristrutturazione di edifici unifamiliari entro il limite di ampliamento del 20%, costituisce oggetto di una previsione di carattere eccezionale (applicabile in un ambito di stretta interpretazione ancorato ai parametri predefiniti dal legislatore): la ratio è di natura sociale ed è diretta sostanzialmente ad apprestare uno strumento di tutela e di salvaguardia alla piccola proprietà immobiliare per gli interventi funzionali all’adeguamento dell’immobile alle necessità abitative del nucleo familiare: l’edificio unifamiliare, nell’accezione socio economica assunta dalla norma, coincide in altri termini con la piccola proprietà immobiliare, e soltanto se presenti tali caratteri è meritevole di un trattamento differenziato”.

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