17/12/2021 – Giurisdizione del giudice amministrativo sul risarcimento del danno per omessa adozione di un provvedimento di rimozione di rifiuti abbandonati sua area di proprietà comunale

Giurisdizione – Risarcimento danni -Rimozione di rifiuti abbandonati su area di proprietà comunale – Omesso ordine da parte del Comune – Giurisdizione del giudice amministrativo 

     È devoluta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia introdotta dal privato al fine di ottenere il risarcimento del danno causato dall’omessa adozione da parte del Comune di un provvedimento di rimozione di rifiuti abbandonati sua area di proprietà comunale, sulla quale il ricorrente debba procedere a interventi di riparazione di una condotta idrica dallo stesso gestita, trattandosi di responsabilità conseguente all’omesso esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di un potere autoritativo discrezionale (nella specie quello di cui all’art. 192, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), ai sensi dell’art. 7 c.p.a., rispetto al quale la posizione soggettiva vantata dal privato non assume la natura di diritto soggettivo, ma quella di interesse legittimo pretensivo (1). 

(1) Ha chiarito la Sezione che non sussiste nell’ordinamento giuridico un’obbligazione a carico di un soggetto che nasca dall’iniziativa autonoma di altro soggetto, come se l’unilaterale scelta di svolgere un lavoro ne faccia automaticamente ricadere il peso economico su altri. 

Conseguentemente, l’azione risarcitoria esperita in prime cure attiene chiaramente non già a un rapporto obbligatorio tra ricorrente e Comune, bensì ad una asserita responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., riconducibile al mancato esercizio di un doveroso potere amministrativo. 

Cons. St., sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 8300 – Pres. Greco, Est. Pizzi

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