Print Friendly, PDF & Email

Le contestazioni proposte dalla ricorrente avverso il verbale di sopralluogo, con cui la stazione appaltante ha accertato la mancata rispondenza del piazzale offerto per la custodia dei veicoli rispetto alle specifiche tecniche indicate nel disciplinare di gara (punto A.2, “requisiti di capacità tecnico-organizzativa” lett. b), non possono essere prese in considerazione perché, come correttamente replica la difesa erariale, il verbale è atto pubblico fidefacente in quanto redatto da pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni (art. 2700 c.c.). Esso pertanto può essere contestato solo mediante proposizione della querela di falso ex art. 77 c.p.a..

 

La ricorrente non ha proposto la querela né ha chiesto termine per proporla e, pertanto, le deduzioni in proposito sono inammissibili ed altrettanto inammissibile è la richiesta di verificazione.

TAR Toscana, Sez. II, sent. del 19 luglio 2021, n. 1063

Torna in alto