25/08/2021 – Il mobility manager d’area. Chi è e cosa fa (o dovrebbe fare).

Nei precedenti articoli abbiamo descritto la figura del Mobility Manager aziendale, figura prevista anche per gli enti pubblici, originariamente individuata dal Decreto Ronchi ( D.M. 27 marzo 1998 ) e rafforzata dal recente D.M. 12 maggio 2021. A tale figura, prevista nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni, aventi singole unità locali con più di 100 dipendenti e ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è affiancato il Mobility Manager d’Area. Previsto dal Decreto del Ministro dell’Ambiente del 20 dicembre 2000 – Finanziamenti ai comuni per il governo della domanda di mobilità – è inserito all’interno della struttura di supporto comunale già prevista dal Decreto Ronchi, dei Comuni sopra 50.000 abitanti, con il compito di:

  • «promuovere azioni di divulgazione, formazione e di indirizzo presso le aziende e gli enti interessati ai sensi del decreto;
  • assistere le aziende nella redazione dei PSCL (Piani degli spostamenti casa lavoro);
  • favorire l’integrazione tra i PSCL e le politiche dell’amministrazione comunale in una logica di rete e di interconnessione modale;
  • verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l’integrazione degli stessi, con sistemi di trasporto complementari ed innovativi, per garantire l’intermodalità e l’interscambio, e

    l’utilizzo anche della bicicletta e/o di servizi di noleggio di veicoli elettrici e/o a basso impatto ambientale;

  • favorire la diffusione e sperimentazione di servizi di taxi collettivo, di carpooling e di carsharing
  • fornire supporto tecnico per la definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione di contributi e incentivi diretti ai progetti di mobilità sostenibile;
  • promuovere la diffusione di sistemi e mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;
  • monitorare gli effetti delle misure attuate in termini di impatto ambientale e decongestione del traffico veicolare».

Il D.M. 12 maggio 2021, attribuisce le seguenti funzioni al Mobility Manager d’Area:

  1. attività di raccordo tra i mobility manager aziendali del territorio di riferimento, al fine dello sviluppo di best practices e moduli collaborativi, anche mediante convocazione di riunioni, una tantum o con cadenze periodiche, e organizzazione di incontri e seminari, comunque denominati, e svolgimento di ogni altra attività utile al miglioramento delle pratiche di redazione dei PSCL;
  2. supporto al Comune di riferimento nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile;
  3. acquisizione dei dati relativi all’origine/destinazione ed agli orari di ingresso ed uscita dei dipendenti e degli studenti forniti dai mobility manager aziendali e scolastici e trasferimento dei dati in argomento agli enti programmatori dei servizi pubblici di trasporto comunali e regionali.
Il Mobility Manager d’Area, quindi, al di là di un intreccio tra i vari decreti e norme succedutesi nel tempo, è una figura, altamente specializzata e con competenze multiple, che fornisce supporto ai vari Mobility Manager di aziende, enti e scuole, coordinando i vari Piani degli Spostamenti Casa Lavoro (che non a caso vanno inviati al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno), con le politiche comunali relative a trasporti, pianificazione urbanistica, politiche dei tempi e degli orari.

Compito del Mobility Manager d’Area è anche quello di predisporre, o coordinare con l’analoga pianificazione comunale, piani degli spostamenti casa-lavoro o piani per la gestione della domanda di mobilità riferiti ad aree industriali, artigianali, commerciali, di servizi, poli scolastici e sanitari o aree che ospitano, in modo temporaneo o permanente, manifestazioni ad alta affluenza di pubblico.

Peccato che, a tale figura, come per il Mobility Manager dei singoli enti pubblici, come ricorda il già citato D.M. 12/05/21, non vadano corrisposti, per lo svolgimento del relativo incarico, gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Il che vuol dire che il Comune deve individuarla all’interno della propria pianta organica, dando specifico incarico ad un dipendente che già svolge altre funzioni, compensandolo con una pacca sulle spalle.

Sarà anche per questo che, ad oggi, di Mobility Manager, nei 20 capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei 109 capoluoghi di provincia e nei 60 comuni con più di 50.000 abitanti, oltre che negli enti pubblici ubicati nei loro ambiti territoriali, se ne vedono pochi.

Per maggiori informazioni sull’argomento, consultare gli articoli “Chi è il Mobility Manager?” e “Mobility manager: approvate le linee guida per la redazione e l’attuazione dei piani per gli spostamenti casa-lavoro”.

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