11/08/2021 – PNRR e BIM: ecco il Decreto del MIMS con regole e specifiche

Firmato dal Ministro Enrico Giovannini il nuovo Decreto con regole e specifiche per l’utilizzo del BIM negli appalti finanziati dal PNRR e dal PNC.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (c.d. Decreto Semplificazioni-bis o Governance PNRR) arriva la pubblicazione dei primi decreti attuativi.

Il primo riguarda uno degli aspetti probabilmente più importanti che riguarda l’attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR: la digitalizzazione. Ed è il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS) a pubblicarlo. Sto parlando del Decreto MIMS 2 agosto 2021, n. 312 pubblicato ai sensi dell’art. 48, comma 6 del Decreto Semplificazioni-bis, che modifica il precedente decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 e introduce i punteggi premiali per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici (BIM).

BIM: lo stato dell’arte prima del Semplificazioni-bis

Prima di parlare del nuovo decreto del MIMS Decreto Semplificazioni, è opportuno mettere in fila alcune norme che riguardano l’utilizzo del BIM nei contratti pubblici:

  • l’art. 23, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) che per la progettazione di lavori pubblici chiede di assicurare “la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture“;
  • l’art. 23, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti)che prevede che “le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h)“;
  • il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2017, n. 560 che, come previsto dal citato comma 13 dell’art. 23 del Codice definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici presso le stazioni appaltanti.

L’art. 6 del DM n. 560/2017 ha definito calendario per l’introduzione obbligatoria del metodo BIM. In particolare è stata prevista la seguente tempistica:

  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2021;
  • per tutte le opere di importo a base di gara pari o superiore alle soglie UE definite dall’art. 35 del Codice, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
  • per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
  • per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

L’art. 48, comma 6 del Semplificazioni-bis per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea prevede:

Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h) , del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.

Il nuovo Decreto del MIMS, le cui disposizioni sono già in vigore, si compone di soli 2 articoli (e questo è certamente un bene):

  • Art. 1 – Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560;
  • Art. 2 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie.

Da segnalare alcune modifiche del DM n. 560/2017 tra le quali l’introduzione:

  • all’art. 7 del nuovo “5-bis. Al fine di assicurare uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti elettronici le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella restante documentazione di gara, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento UE n.1025/2012 secondo il seguente ordine: a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO; b) norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI ISO; c) norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate in Italia quali UNI“;
  • del nuovo articolo 7-bis sui punteggi premiali.

Piccole ma importanti modifiche anche al calendario per l’obbligatorietà del BIM previsto all’art. 6 del DM n. 560/2017. In particolare, adesso il calendrio è il seguente:

  1. per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
  2. per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
  3. per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2021;
  4. per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici a decorrere dal 1° gennaio 2023;
  5. per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  6. per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Come previsto dall’art. 48, comma 6 del D.L. n. 77/2021, le stazioni appaltanti possono introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dell’offerta, punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell’ambito di tali criteri vengono citati, a titolo esemplificativo:

  • proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;
  • proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;
  • proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
  • proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
  • previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
  • proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;
  • previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
  • previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica.

Ulteriori criteri premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.

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