11/08/2021 – Commissione giudicatrice – Veridicità delle offerte – Controllo in fase di gara – Possibilità (art. 77 D.Lgs. n. 50/2016)

TAR Firenze, 21.07.2021 n. 1075

Non può certo negarsi in capo alla Stazione appaltante il potere di verificare con ogni mezzo la veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti, né asserire che tale verifica non può essere compiuta nel corso dei lavori della Commissione, atteso che, come ha chiarito il Giudice amministrativo di appello, la commissione giudicatrice, deputata alla valutazione delle offerte dal punto di visto tecnico ed economico, in quanto responsabile di tale valutazione (cfr. quanto precisato dalle Linee Guida n. 5 dell’ANAC), ha generale e doveroso potere di procedere a tale tipo di controllo per assicurare la correttezza ed il buon andamento della procedura, nell’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle offerte stesse (Cons. Stato, V, 5430/2017).

[rif. art. 77 d.lgs. n. 50/2016]

Pubblicato il 21/07/2021

N. 01075/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00990/2020 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 990 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Itaca Società Cooperativa A R.L., Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina e C. S.a.s., rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Ceci, Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, Comune di Montelupo Fiorentino rappresentati e difesi dall’avvocato Agnese Del Nord, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Cnp – Consorzio Noleggiatori Pistoiesi – Societa’ Consortile Cooperativa, Autolinee Sequi Pier Luigi S.a.s., rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Iaria, Silvia Santinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Iaria in Firenze, via de’ Rondinelli 2;

per l’annullamento:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) provvedimento del 10.09.2020, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 10.09.2020 alla ATI Itaca Società Cooperativa a r.l. (capogruppo) nonchè alla Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. s.a.s. (mandante); b) della Determina Dirigenziale n. 516 del 10.09.2020 di esclusione, nonchè degli atti, dei provvedimenti e dei verbali alla stessa connessi, collegati, consequenziali, sconosciuti; c) della determinazione n. 486 del 10.09.2020 nonchè degli atti, dei provvedimenti e dei verbali connessi, prodromici, collegati, consequenziali, sconosciuti e allo stato incompatibili.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ITACA SOCIETA’COOPERATIVA A R.L. il 2/12/2020:

della determinazione del 22.10.2020 concernente Appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico pubblicato sul sito web della Stazione Appaltante, con il quale è stato approvato il verbale del seggio di gara del 12.10.2020 nonchè degli atti, dei provvedimenti e dei verbali connessi, prodromici, collegati, consequenziali, sconosciuti e allo stato incompatibili.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa e di Comune di Montelupo Fiorentino e di Cnp – Consorzio Noleggiatori Pistoiesi – Societa’ Consortile Cooperativa e di Autolinee Sequi Pier Luigi S.a.s.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite, per il tramite della costituita Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, in data 11.02.2020 hanno indetto una gara pubblica per aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il servizio di trasporto scolastico.

Il disciplinare di gara richiedeva ai fini della ammissione la disponibilità di 7 mezzi necessari per l’effettuazione del servizio oltre a n. 2 mezzi di scorta di immatricolazione non anteriore al 2010, disponibilità che avrebbe potuto essere dimostrata anche tramite avvalimento o mediante la produzione di un impegno vincolante, sottoscritto anche dall’altro contraente, alla stipula di un contratto di acquisto, leasing, affitto o comodato.

Il parco mezzi (con esclusione dei 2 di scorta) era preso in considerazione anche ai fini della valutazione della offerta tecnica assegnando il disciplinare un punteggio crescente in correlazione al numero di veicoli immatricolati non anteriormente al 2015.

Alla gara partecipava anche la ATI Itaca Fratarcangeli la quale dichiarava di partecipare con un mezzo proprio e con 6 veicoli acquisiti tramite avvalimento specificando che si trattava di mezzi di tipo euro 6 immatricolati dal 2015.

Poichè i mezzi acquisiti da Itaca per avvalimento erano stati identificati esclusivamente tramite indicazione della targa la Commissione riteneva, prima di assegnare in via definitiva i relativi punteggi, di chiedere al RUP la acquisizione da parte dell’offerente di copia dei libretti di circolazione relativi agli stessi.

Con nota del 24/07/2020 Itaca inviava la carta di circolazione di un unico mezzo di proprietà di Itaca con targa FY987BT. Con riferimento agli altri 6 trasmetteva invece soltanto una conferma di ordine di acquisto datata 06/03/2020 relativa a 6 veicoli usati tutti immatricolati nell’anno 2015 e in pronta consegna.

Sulla scorta di tale produzione l’Amministrazione si determinava ad escludere l’ATI Itaca per le seguenti ragioni: 1) non aver conseguito un punteggio superiore alla soglia di sbarramento di 58 punti stabilita dal bando; 2) mancata allegazione alla offerta tecnica di un documento contenente l’impegno vincolante (sottoscritto anche dall’altro contraente) ad acquisire a vario titolo la disponibilità di 6 mezzi della flotta complessiva; 3) aver fornito informazioni fuorvianti alla Stazione appaltante in sede di offerta sulla individuazione dei mezzi destinati alla esecuzione del servizio e sulle loro caratteristiche rilevanti ai fini della attribuzione dei punteggi; 4) incertezza sul contenuto della offerta con riferimento ai mezzi destinati all’espletamento del servizio.

L’esclusione della ATI Itaca si accompagnava a quella degli altri concorrenti per differenti ragioni.

L’Amministrazione, preso atto dell0initile esperimento della predetta procedura, ne indiceva una nuova (di tipo negoziato) che aggiudicava alla controinteressata.

Con il ricorso di cui in epigrafe la ATI Itaca Fratarcangeli ha impugnato la sua esclusione della gara e con successivo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione della nuova procedura negoziata;

DIRITTO

Il ricorso principale è destituito di fondamento.

L’operato della Stazione appaltante muove dalla esatta premessa che la identificazione dei mezzi destinati alla esecuzione avrebbe dovuto essere effettuata in sede di offerta tecnica non potendosi ritenere ammesse successive integrazioni nemmeno per via di soccorso istruttorio, posto che il ricorso a tale istituto non può avvenire in relazione ad elementi costitutivi dell’offerta economica o tecnica.

La ricorrente asserisce che l’offerta presentata non sarebbe stata incompleta o contraddittoria perché i mezzi di cui ha dichiarato la disponibilità per avvalimento sarebbero stati quelli necessari ai fini della qualificazione mentre quelli presentati ai fini della attribuzione del punteggio avrebbero avuto caratteristiche diverse (immatricolazione negli anni 2015 e seguenti e tipologia uro 6) già puntualmente dichiarate in sede di gara ancorchè la loro disponibilità sia stata comprovata successivamente.

Si tratta di argomenti che il Collegio non reputa convincenti.

Secondo la ricostruzione offerta, infatti, la ATI Itaca avrebbe dovuto disporre oltre che del mezzo proprio di altri 12 mezzi di cui 6 con disponibilità acquisita tramite avvalimento e 6 con disponibilità acquisita mediante impegno contrattuale.

Ma tale situazione non solo non trova alcun riscontro nella offerta e nella documentazione alla stessa allegata ma risulta palesemente smentita dalla dichiarazione del 10/03/2020 con cui la ricorrente ai fini della partecipazione alla gara di cui si discute attesta di non disporre di altri “mezzi idonei” oltre il proprio e di doversi pertanto avvalere dell’ausilio altrui per il loro reperimento.

Sicché, non può darsi torto alla Amministrazione quando afferma che l’ordine di acquisto prodotto dalla ATI in sede di soccorso istruttorio in luogo dei richiesti libretti di circolazione rappresentava al contempo una inammissibile integrazione della offerta presentata e una prova che quanto dichiarato nella stessa in ordine alla disponibilità originaria di 6 mezzi immatricolati dal 2015 in poi non rispondesse a verità.

La ricorrente afferma altresì che la Commissione di gara non avrebbe potuto chiedere in corso del procedimento di valutazione la comprova delle esatte caratteristiche dei mezzi offerti mediante produzione dei relativi libretti di circolazione non essendo la produzione di tale documentazione prevista dalla lex specialis.

Ma anche tale tesi è destituita di fondamento in quanto non può certo negarsi in capo alla Stazione appaltante il potere di verificare con ogni mezzo la veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti, né asserire che tale verifica non può essere compiuta nel corso dei lavori della Commissione, atteso che, come ha chiarito il Giudice amministrativo di appello, la commissione giudicatrice, deputata alla valutazione delle offerte dal punto di visto tecnico ed economico, in quanto responsabile di tale valutazione (cfr. quanto precisato dalle Linee Guida n. 5 dell’ANAC), ha generale e doveroso potere di procedere a tale tipo di controllo per assicurare la correttezza ed il buon andamento della procedura, nell’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle offerte stesse (Cons. Stato, V, 5430/2017).

L’inattacabilità dei motivi di esclusione afferenti l’integrazione della offerta e la originaria ambiguità della stessa (in quanto contenente dichiarazioni fuorvianti) rende inutile l’esame delle restanti censure che divengono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Deve essere, invece, rigettato nel merito il ricorso per motivi aggiunti in quanto basato sul presupposto della illegittimità della precedente esclusione la cui validità risulta, invece, confermata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e i relativi motivi aggiunti respinge in parte il primo e in altra lo dichiara improcedibile così come da motivazione e respinge i secondi.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese che si liquidano in Euro 6.000 oltre IVA e c.p.a. a favore di ciascuna parte costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 con l’intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Raffaello Gisondi   Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO

 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto