13/08/2021 – Limiti di età nei concorsi pubblici: ecco la guida completa

Spesso si parla di legittimità o meno rispetto ai limiti di età nei concorsi pubblici. Vediamo cosa dice la legge in merito.


limiti di età nei concorsi pubblici sono sempre stati una questione spinosa su cui si è molto dibattuto. Si tratta di uno dei requisiti più problematici, a causa delle complessità legislative che si legano ad esso.

Stabilire dei limiti di età nei concorsi pubblici è legittimo oppure i concorsi in questione vanno annullati?

Vediamo insieme cosa dice la legge in merito.

Limiti di età nei concorsi pubblici: cosa dice la legge

Per parlare di limiti di età nei concorsi pubblici, non possiamo che partire dall’art.3, comma 6 della Legge 127/1997 (la legge Bassanini). Secondo questa legge, sarebbe stato eliminato il limite anagrafico per l’iscrizione ai concorsi pubblici:

“la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghedettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione”.

Il fatto che ci sia la dicitura “salvo deroghe” permette d’inserire i vincoli d’età per alcuni concorsi, come quelli relativi alle forze armate e al comparto di sicurezza.

Inizialmente la suddetta dicitura doveva fare riferimento solo ad alcuni concorsi pubblici, come quelli relativi alle forze armate, appunto, ma sempre più amministrazioni hanno fatto leva su questo “cavillo” per inserire il vincolo di età nei bandi.

Comunque, la questione dei limiti di età nei concorsi pubblici rimane spinosa ed è intervenuta anche l’Unione Europea a riguardo.

La Corte Europea ha confermato il contenuto della legge Bassanini, specificando, però, che i limiti possono essere inseriti solamente se il posto di lavoro, per cui si concorre, richiede attività specifiche che potrebbero essere limitate da un’età avanzata.

La decisione è rafforzata dalla sentenza del 13 novembre 2014 della Corte di Giustizia, nella quale un cittadino spagnolo aveva presentato ricorso contro un bando che stabiliva a 30 anni il limite d’età per la partecipazione al concorso pubblico per la polizia locale.

Il limite è stato considerato discriminatorio, poiché, tra le prove d’esame erano presenti delle prove fisiche rigorose ed eliminatorie, considerate una modalità di selezione più efficace e meno discriminatoria del limite di età, per poter partecipare al concorso.

Perciò, la legge afferma che l’inserimento del vincolo dei limiti di età nei concorsi pubblici è legittimo, sia secondo la legislazione italiana che quella europea. Ma se il limite fosse considerato discriminatorio e sproporzionato, sarebbe impugnabile presso un tribunale.

Limiti di età nei concorsi pubblici: quali sono le limitazioni per i concorsi delle forze armate

Nei concorsi delle Forze armate, però, esistono diversi limiti di età, a seconda della posizione da occupare.

Per i Carabinieri:

  • Da 17 a 22 anni per i concorsi per Ufficiale del ruolo normale dell’Accademia;
  • Da 17 a 28 anni per chi ha prestato servizio militare per una durata non inferiore alla formazione obbligatoria;
  • 28 anni per il concorso di Allievo carabiniere.

Per la Polizia di Stato:

  • Fino a 30 anni per il commissario e direttore tecnico della Polizia;
  • Fino a 40 anni per un ruolo nell’amministrazione civile;
  • Massimo 35 anni per la posizione di medico nella Polizia;
  • Fino a 32 anni per la posizione di medico veterinario.

Per i Vigili del Fuoco:

  • 26 anni per i concorsi con accesso alla qualifica di Vigile del Fuoco;
  • 30 anni per la qualifica di Ispettore antincendi;
  • 45 anni per i ruoli tecnico-professionali.

Limiti di età nei concorsi pubblici: differenza tra “superamento” e “compimento”

Un’altra questione relativa ai limiti di età dei concorsi pubblici è quella pertinente ai termini “superamento” e “compimento”, che spesso troviamo nei bandi.

Viene in nostro soccorso l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con la sentenza del 2 dicembre 2011, n.21, ha specificato che la legge afferma che i diritti di ammissione decadono quando si supera il limite di età indicato, ovvero già quando si compiono gli anni.

Perciò, i termini “superare” e “compiere” si riferiscono alla conclusione di un determinato anno, allo scoccare della mezzanotte del giorno del proprio compleanno.

Allo stesso modo, i limiti di età si riferiscono al bando e non alle prove concorsuali: se un candidato presenta l’età adatta per fare domanda, non importa se supera il limite durante le lunghe procedure concorsuali. Il candidato sarà comunque idoneo al posto di lavoro, messo a disposizione, anche nel caso superi il limite di età dopo la scadenza del bando.

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