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PUBBLICATO IL 24 LUGLIO 2021 DA GIANLUCA BERTAGNA

La Provincia di Pescara ha interpellato la sezione regionale Abruzzo della Corte dei Conti in merito agli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016, per ottenere:

“1. Un parere sulla corretta interpretazione da attribuire alle voci rientranti nella nozione di ‘trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile’ da prendere a riferimento ai fini della loro corretta individuazione per la successiva erogazione;

2. Un parere circa il criterio temporale di riferimento per il calcolo del limite del 50% del trattamento economico lordo annuo, ossia se debba prendersi a riferimento il principio di competenza o di cassa ai fini della corretta erogazione”.

Con la deliberazione n. 280/2021/PAR del 16 luglio 2021, i magistrati contabili esprimono il proprio avviso, congiuntamente per i due aspetti, come segue:

“… in riferimento ad entrambi i quesiti, unitariamente già affrontati in sede consultiva, la giurisprudenza contabile ha avuto modo di chiarire in diverse pronunce (Sez. contr. Puglia n. 33/2014/PAR; Sez. contr. Lombardia n. 98/2016/PAR), adottate su fattispecie analoghe a quella all’odierno esame, che per trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, debba intendersi l’importo degli emolumenti per i quali maturi – nell’anno considerato – il diritto alla percezione in base al suddetto trattamento, non rilevando la fase del pagamento (c.d. criterio di cassa) e dovendo essere esclusa la quota derivante da altri incentivi per la progettazione. Deve, poi, precisarsi che ‘il limite, essendo rapportato ad un’annualità, è apposto non solo alla misura dell’incentivo del singolo incarico, ma anche alla sommatoria degli incentivi relativi agli incarichi eseguiti, anche parzialmente, nel corso dell’anno. … L’eventuale eccedenza dell’incentivo rispetto al limite normativo costituisce economia acquisita definitivamente al bilancio dell’ente e non redistribuibile al personale destinatario dell’incentivo né, tanto meno, alla medesima unità di personale nell’anno successivo a quello di esecuzione dell’incarico’ (Sez. contr. Puglia n. 33/2014/PAR).

… La necessità che non vengano considerati nell’individuazione del parametro del trattamento economico complessivo annuo lordo, da considerare come visto dimidiato, sub specie di trattamento accessorio di qualunque natura, i corrispettivi percepiti a titolo di incentivi per la progettazione, è data dal fatto che, altrimenti, ‘verrebbe meno la funzione di limite di spesa chiaramente ed espressamente assegnata allo stesso. Il predetto limite, così calcolato, non sarebbe fisso, ma aumentando nella misura corrispondente agli stessi compensi … maturati nell’anno di riferimento, risulterebbe di fatto irraggiungibile in aperta e manifesta contraddizione con la lettera e con la finalità della legge che prevede espressamente un tetto retributivo individuale specifico … in aggiunta al tetto generale legislativamente parametrato, viceversa, alla remunerazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione. Ciò in una prospettiva generale di contenimento dei compensi corrisposti ai dipendenti pubblici per l’esercizio di particolari attività in deroga al principio generale dell’onnicomprensività della retribuzione. (Cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 469/2015/PAR)’ (così Sez. contr. Lombardia n. 98/2016/PAR)”.

 

ALLEGATO: Deliberazione n. 280/2021 Corte Conti Abruzzo

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