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In data 3 agosto 2021 è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno la circolare avente ad oggetto: “Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Digitalizzazione e semplificazione in materia di procedimenti elettorali e referendari”.

Nella circolare di cui sopra si evidenziano alcune principali disposizioni in materia di digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti elettorali e referendari, introdotte dal predetto provvedimento legislativo, da applicarsi sin dalle consultazioni che si terranno nel secondo semestre 2021, tra le quali:

Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni (Art. 38-bis)

L’art. 38-bis introduce alcune modifiche alla vigente disciplina per l’elezione della Camera dei deputati (d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) e per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali (d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), nonché alle norme sull’autenticazione delle sottoscrizioni di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 ed a quelle sugli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 14 e 15 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, introducendo, tra l’altro, semplificazioni per la richiesta dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Nello specifico, il comma 1 modifica l’art. 15, terzo comma, del d.P.R. n. 361/1957 per le elezioni della Camera dei Deputati nella parte in cui prevede il deposito del contrassegno di lista in triplice esemplare presso il Ministero dell’interno, introducendo la possibilità di consegna a mano non solo in forma cartacea, ma anche su supporto digitale. Tale disposizione si applica anche alle elezioni del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo.

La medesima possibilità è prevista, al comma 2, anche per le elezioni comunali, modificando l’art. 28 e 32 del d.P.R. n. 570/1960.

Con i primi due commi, si semplificano, inoltre, le disposizioni relative alle designazioni dei rappresentanti di lista, sia per le elezioni politiche, che per quelle comunali, stabilendo che le stesse possano essere effettuate entro il giovedì precedente l’elezione anche per posta elettronica certificata.

Nel caso della suddetta trasmissione via P.E.C., la dichiarazione non è sottoposta all’obbligo di autentica quando la stessa sia stata firmata digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata.

Tali disposizioni, a carattere generale ed “a regime”, modificano sostanzialmente quanto disposto dall’articolo 1-bis del decreto-legge n. 25/2021, che fissava il termine ultimo di presentazione delle designazioni nel giorno di mercoledì antecedente l’elezione.

Inoltre, il comma 3 dispone che il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di coloro che abbiano sottoscritto le liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, per quelle amministrative e per le proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, possa essere chiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata  (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato), da vari soggetti titolati a tale scopo (segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati; promotore del referendum o dell’iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato).

Quanto sopra, mediante domanda presentata all’ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente (oltre all’eventuale delega firmata digitalmente a cura dei predetti soggetti titolati).

 

Il comma 4 stabilisce i termini improrogabili entro i quali l’ufficio elettorale comunale deve rilasciare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali: ventiquattro ore dalla domanda presentata via posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato) quando questa sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati; quarantotto ore dalla domanda presentata via P.E.C. (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato) se relativa a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare.

Il comma 5 specifica che i certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all’originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 3 nel medesimo formato in cui sono stati trasmessi dall’amministrazione.

 

Secondo quanto stabilito testualmente dal comma 6, “La conformità all’originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53″.

Il comma 7 modifica il comma 14 dell’art. 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, semplificando l’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale dei candidati (di cui all’art. 24 del d.P.R. n. 313/2002) ai fini della loro pubblicazione, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato, sul sito internet dei relativi partiti/movimenti politici/liste. Tali documenti, come noto, ai sensi del successivo comma 15, devono essere pubblicati anche all’interno della sezione “Elezioni trasparenti” del sito internet dell’ente cui si riferisce la consultazione.

In particolare, si prevede che i rappresentanti legali dei partiti/movimenti politici/liste, o persone da loro delegate, possano chiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, previo consenso e su delega dell’interessato, da sottoscrivere all’atto dell’accettazione della candidatura. Il Tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta.

Resta immutata, invece, la previgente disciplina che già riconosceva un regime tributario agevolato (”le imposte di bollo ed ogni altra spesa, imposta e diritto dovuto ai pubblici uffici sono ridotti della metà”) per le richieste dei certificati del casellario giudiziario formulate da coloro che intendono candidarsi alle elezioni.

Peraltro, il comma 8, dopo le modifiche intervenute con l’art. 16-bis del decreto-legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, riformula nuovamente l’art. 14 della legge n. 53/1990 concernente i soggetti autorizzati ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni; in particolare, si semplifica l’ipotesi in cui a tale adempimento siano chiamati i consiglieri provinciali, metropolitani o comunali, eliminando la necessità della preventiva comunicazione, al rispettivo presidente della provincia o sindaco, della disponibilità ad autenticare.

l nominativi degli avvocati iscritti all’albo, che hanno espresso la propria disponibilità ad eseguire le autenticazioni al proprio ordine di appartenenza, devono essere tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine a cui gli stessi sono iscritti.

Infine, si prevede espressamente che le autenticazioni debbano essere compiute con le modalità di cui all’art. 21, comma 2, del d. P. R. n. 445/2000.

ai sensi del comma 9, i partiti possono trasmettere le “liste delle candidature provvisorie”, entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle elezioni (nonché, in sede di prima applicazione, entro dieci giorni dalla data dell’entrata in vigore della disposizione stessa), alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di cui alla legge n. 99/2018; ciò, per la verifica di eventuali condizioni ostative ai sensi del Codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali.

Il comma 10, modificando i commi 627 e 628 della legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), ha esteso anche alle elezioni regionali ed amministrative– oltre che a quelle politiche, europee ed ai referendum abrogativi e confermativi costituzionali – la possibilità di sperimentazione del voto elettronico, previo il necessario adeguamento dell’apposito decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da realizzare entro il 31 ottobre 2021 in vista del turno elettorale dell’anno 2022.

Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Art. 38-quater)

L’art. 38-quater del decreto-legge n. 77/2021- oltre a modificare i commi 341, 343 e 344 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla raccolta delle firme per i referendum tramite piattaforma digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata – ha modificato anche l’art. 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per la richiesta, tramite posta elettronica certificata, del certificato in formato digitale di iscrizione nelle liste da allegare alla richiesta di referendum. Con tale disposizione è stato aggiunto testualmente, alla fine del comma 6 del predetto articolo 8, il seguente periodo: “l certificati elettorali rilasciati mediante posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all’articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice“.

Ulteriore proroga del termine per la raccolta di sottoscrizioni a fini referendari (Art. 39-bis) Si richiamano, infine, le disposizioni recate dall’art. 39-bis, che, nel modificare il comma 1- bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, hanno differito di un mese i termini degli adempimenti di cui agli artt. 32 e 33, commi primo e quarto, della legge 25 maggio 1970, n. 352, relativi alla raccolta, al deposito e all’esame delle richieste di referendum ex art. 75 della Costituzione per l’abrogazione di leggi o atti aventi valore di legge, estendendo tale disposizione derogatoria alle richieste di referendum annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 giugno scorso.

Circolare DAIT n.48 del 3 agosto 2021

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