03/08/2021 – AATO 3 Marche Centro-Macerata – Gestione del Servizio Idrico Integrato

BOLLETTINO N. 28 DEL 12 LUGLIO 2021

ATTIVITA’ DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA AS1769 – AATO 3 MARCHE CENTRO-MACERATA – GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Roma, 17 maggio 2021

Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 MARCHE CENTRO – MACERATA

Nell’esercizio dei poteri di segnalazione di cui all’art. 22 della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 4 maggio 2021, ha adottato il parere richiesto dall’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata (di seguito “A.A.T.O.”) con riguardo alla compatibilità dell’utilizzo del contratto di rete di cui al D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i. per ottemperare al requisito di unicità della gestione del servizio idrico integrato (di seguito “S.I.I.”) prevista dal Testo Unico dell’Ambiente (D.lgs. n. 152/2006). L’A.A.T.O. ha chiesto all’Autorità “se il contratto di rete, sottoscritto fra i gestori, che manterranno la loro autonomia giuridica e patrimoniale possa configurare un modello di aggregazione affinché la Scrivente possa ritenere legittimamente perseguito il fine dell’unicità della gestione per il superamento della frammentazione delle gestioni (esistenti), come richiede la legge e ciò nel momento in cui dovrà adottare i provvedimenti di competenza per assentire l’affidamento del S.I.I.”.

Gli affidatari in essere del S.I.I. hanno, infatti, rappresentato all’A.A.T.O. la possibilità di presentare un progetto per superare l’attuale frammentazione e pervenire all’unicità della gestione richiesta per legge attraverso la stipula di un contratto di rete ai sensi del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.

L’Autorità rileva, in prima battuta, che esula dalle competenze attribuitele dalla legge n. 287/90 il fornire interpretazioni autentiche delle previsioni di legge e delle modalità per ottemperare legittimamente alle prescrizioni in esse contenute, e quindi, nel caso di specie, la valutazione della rispondenza o meno dell’istituto del “contratto di rete” al fine indicato dal legislatore di “unicità” della gestione del S.I.I. per superare la frammentazione delle gestioni esistenti. In merito all’istituto giuridico del contratto di rete tra imprese, si ricorda, in ogni caso, che l’Autorità, il 17 maggio 2011, ha adottato una “Comunicazione relativa all’istituto delle reti di imprese, così come disciplinate dall’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge /n. 5/2009, come convertito in legge n. 33/2009, e s.m.i.”, pubblicata in Bollettino n. 17/2011, in cui ha preso atto della finalità dell’istituto stesso di consentire, in periodi di crisi economica, alle piccole e medie imprese, che rappresentano larga parte del tessuto economico nazionale, di collaborare per affrontare in modo più efficiente ed efficace le sfide di un mercato sempre più globalizzato, senza perdere la propria autonomia.

In tale contesto, tuttavia, l’Autorità ha evidenziato le potenziali criticità concorrenziali dell’istituto, sottolineandone, di conseguenza, la compatibilità “con i principi e le leggi in materia antitrust soltanto laddove esso sia chiaramente inteso ad accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese aderenti, e non invece ad alterare le normali dinamiche concorrenziali presenti nel mercato”.

Con riguardo, invece, alle modalità di affidamento del S.I.I., inerenti al tema della concorrenza per il mercato nella scelta del gestore di un servizio pubblico di rilevanza economica, l’Autorità ricorda che il Legislatore ha individuato, in aderenza con le previsioni dell’ordinamento euro-unitario, come uniche modalità alternative per la selezione del fornitore:

(i) l’affidamento diretto c.d. in house providing;

(ii) l’esternalizzazione della gestione mediante affidamento a società scelta con gara a evidenza pubblica o

(iii) l’affidamento a società mista pubblico-privata con selezione del socio privato attraverso gara a c.d. doppio oggetto, mirante contestualmente ad affidare il servizio e a selezionare il socio privato operativo.

A tali modalità soltanto l’A.A.T.O. potrà, quindi, fare riferimento nelle proprie decisioni di affidamento, svolgendo altresì tutti gli adempimenti a tal fine previsti dalla normativa vigente per giustificare la correttezza della scelta effettuata. La presente segnalazione sarà pubblicata nel Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/1990.

Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto