27/09/2018 – Diritti di rogito per i segretari: i problemi aperti dalla recente pronuncia della Sezione Autonomie

Diritti di rogito per i segretari: i problemi aperti dalla recente pronuncia della Sezione Autonomie

A. Scarsella (La Gazzetta degli Enti Locali 27/9/2018)

 

“Dopo la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 18/2018 non vi è più alcun dubbio sul diritto dei segretari operanti in enti privi di dirigenti a percepire i diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale di appartenenza. Tale diritto ovviamente spetta dalla data di entrata in vigore della norma, avendo la decisione della Sezione Autonomie interpretato, in modo differente, le norme già esistenti. Per tale ragione i segretari comunali di fascia “A” e “B” operanti in enti privi di dirigenti che non hanno percepito i diritti di rogito negli anni passati hanno diritto a percepire le somme per l’attività rogatoria da loro prestata, ovviamente entro il limite normativo del quinto dello stipendio in godimento, limite relativo a ciascun anno. 

Gli Enti che hanno prudenzialmente accantonato le risorse provvederanno alla liquidazione delle stesse. Per gli enti che non hanno accantonato le somme si pone il problema di reperire le risorse. Non è escluso che del tema saranno interessata qualche sezione regionale della Corte dei conti.

Pur consapevoli che le decisioni dovranno essere assunte dalle singole amministrazioni tenendo conto delle specifiche situazioni concrete, a parere di chi scrive, nel caso in cui l’ente non abbia provveduto al pagamento la soluzione che appare preferibile è una transazione tra il segretario e l’ente. La transazione, secondo quanto previsto dall’art. 1965 del codice civile, è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. “

QUI Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 18/2018

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