24/10/2018 – La rilevanza dell’interesse pubblico nell’attività di trattamento dei dati personali

La rilevanza dell’interesse pubblico nell’attività di trattamento dei dati personali

di Michele Iaselli – Funzionario Ministero della Difesa, docente di informatica giuridica all’Università di Cassino, LUISS – Roma e Federico II – Napoli

L’art. 2-ter del codice in materia di protezione dei dati personali introdotto dal D.Lgs. n. 101 del 2018 detta specificazioni in merito alla “Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri”, nell’esercizio dello spazio di discrezionalità previsto dall’art. 6, comma 2, Regolamento UE n. 2016/679 che lascia agli Stati membri la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni più specifiche con riguardo ai trattamenti necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.

L’articolo si presenta come una riformulazione dell’art. 19 del previgente codice in materia di protezione dei dati personali, il cui ambito di applicazione soggettivo viene esteso al fine di adeguarsi all’impostazione adottata dal regolamento. Nel regolamento, infatti, scompare la distinzione basata sulla natura pubblica o privata dei soggetti che trattano i dati, rilevando unicamente la finalità del trattamento perseguita, vale a dire se la finalità concerne un interesse pubblico o privato. L’articolo quindi deve intendersi applicabile ai soggetti che trattano i dati personali per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a prescindere dalla loro natura soggettiva.

L’articolo specifica la base giuridica individuata ai sensi dell’art. 6, par. 3, lett. b) del GDPR nel “diritto dello Stato membro”, precisando che a livello nazionale tale base è costituita esclusivamente da una norma di legge o di regolamento.

Inoltre, vengono introdotte specifiche condizioni di legittimità per la comunicazione o diffusione di dati personali da parte di soggetti che effettuano trattamenti per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. In particolare, si distinguono le condizioni di legittimità per la comunicazione dei dati personali a seconda che i trattamenti siano effettuati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, o per altre finalità. Nel primo caso, viene ammessa la comunicazione, anche in assenza di previsione legislativa o regolamentare, qualora la stessa sia necessaria allo svolgimento delle finalità istituzionali, previa comunicazione al Garante. La diffusione, invece, è ammessa unicamente se prevista in una norma di legge o di regolamento.

In assenza di una norma definitoria nel regolamento, a fini di chiarezza terminologica l’articolo introduce specifiche definizioni di “comunicazione” e “diffusione”, riprendendo quelle presenti nel codice in materia di protezione dei dati personali, adeguate alle modifiche normative del nuovo testo.

Ma la specifica materia dell’interesse pubblico viene successivamente ripresa anche dall’art. 2-sexies del codice che detta le condizioni richieste per il “Trattamento di categorie particolari di dati necessario per motivi di interesse pubblico rilevante”, specificando quanto previsto dall’art. 9, par. 1, lett. g) del regolamento UE. In particolare, si precisa che il suddetto trattamento deve essere ammesso solo se previsto dal diritto dell’Unione europea o dal diritto nazionale. In quest’ultimo caso, la base giuridica è costituita esclusivamente da una disposizione di legge o di regolamento, che, oltre ad assicurare le condizioni di proporzionalità del trattamento, salvaguardia del diritto alla protezione dei dati e previsione di misure di salvaguardia appropriate per gli interessati, deve ulteriormente specificare i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante. Ferma restando la necessità che il trattamento sia individuato in una specifica disposizione di normativa, a fini di razionalizzazione e semplificazione, l’articolo riunisce in un elenco, non esaustivo, i trattamenti che possono ritenersi effettuati per motivi di rilevante interesse pubblico, in precedenza disseminati in molteplici disposizioni del previgente codice in materia di trattamento dei dati personali (ad es. artt. 6473).

Solo a titolo esemplificativo abbiamo:

– accesso a documenti amministrativi e accesso civico;

– tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia;

– tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;

– cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;

– elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici;

– esercizio del mandato degli organi rappresentativi;

– svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo;

– attività di controllo e ispettive;

– concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;

– conferimento di onorificenze e ricompense;

– rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;

– obiezione di coscienza;

– attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;

– compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario;

– istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;

– instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo.

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