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Comune tenuto a risarcire il bimbo ferito dal petardo inesploso alla festa patronale

di Paola Rossi

 

“Lo scoppio di un petardo nelle mani di un bambino che lo raccoglie da terra – dopo lo svolgimento della festa patronale – determina la responsabilità del Comune, della ditta che ha gestito i fuochi d’artificio e del ministero dell’Interno. Responsabili in solido del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali: l’ente locale in qualità di custode della strada (articolo 20151 del Codice civile), l’impresa ‘artificiera’ per lo svolgimento di attività pericolosa (articolo 2050) e il ministero per la responsabilità aquiliana (articolo 2043) determinata dall’autorizzazione concessa dal sindaco all’accensione dei fuochi per i festeggiamenti del santo patrono del paese. Inoltre, la sentenza di ieri n. 23453 della Cassazione conferma quella di appello dove non riconosce il danno patrimoniale (perché non provato) da perdita della capacità lavorativa specifica del minore, ma solo quello biologico, cioè non patrimoniale.”

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