28/11/2018 – Cassazione: Il dipendente ha diritto di accedere agli atti sull’assunzione del proprio superiore

Cassazione: Il dipendente ha diritto di accedere agli atti sull’assunzione del proprio superiore

La Corte di Cassazione (sentenza 28923/2018) viene chiamata a pronunciarsi in merito al diniego opposto da un Ente riguardo alla richiesta di accesso agli atti, formulata da una dipendente, per conoscere i requisiti e il percorso professionale della propria dirigente in quanto, dal curriculum pubblicato si desumeva che la dirigente ricoprisse l’incarico attuale in seguito a una procedura di mobilità originata da una prima esperienza di dirigente interno presso un Consorzio che non risultava essere una pubblica amministrazione e a cui si accede senza concorso pubblico.

Dopo avere formulato la richiesta, non avendo ricevuto risposta, la stessa dipendente ha inviato a mezzo PEC una copia dell’istanza alla segreteria tecnica del collegio dei sindaci dell’Ente e alla segreteria del magistrato della Corte dei conti delegato al controllo sulla gestione, informando di avere ricevuto un provvedimento di diniego, motivato dalla ritenuta inesistenza di un “interesse diretto, concreto ed attuale” idoneo a giustificare l’accesso ai dati richiesto.

A seguito di quest’ultima iniziativa, l’Ente contesta alla dipendente la violazione del principio di correttezza verso l’Amministrazione, soprattutto a causa dell’invio dell’istanza al collegio dei sindaci e al magistrato delegato al controllo sulla gestione.

La dipendente ricorre avverso tale decisione e la Corte di Appello, afferma, al riguardo, che “sapere se il proprio diretto superiore gerarchico si trovi a ricoprire quel ruolo in conseguenza di atti illeciti potrebbe corrispondere senz’altro ad un interesse concreto, diretto ed attuale del lavoratore, pure presidiato dagli artt. 1, 4 e 35 Cost., atto a giustificare l’ostensione dei relativi dati” e affronta, quindi la questione in ordine alla possibilità che la trasmissione dell’istanza al collegio dei sindaci e al magistrato della Corte dei conti possa costituire una violazione del principio di correttezza.

Sull’argomento, il magistrato evidenzia che l’iniziativa della dipendente rappresenta una specificazione dei più generali principi di buona fede e correttezza contrattuale, tutti principi che ricevono concreta modulazione nell’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 cod. civ., comprendente tutti i comportamenti che possono recare pregiudizio al datore di lavoro, purché non siano espressione di contrapposti diritti del lavoratore come quello di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e quello di agire in giudizio anche per la repressione di comportamenti datoriali illeciti (art. 24 Cost.).

Peraltro, poiché i pubblici dipendenti devono adempiere alle funzioni loro affidate “con disciplina e onore” (art. 54, secondo comma, Cost), nel lavoro pubblico – a differenza del lavoro privato – il rispetto dei suddetti obblighi non può mai essere apprezzato con riferimento ai meri interessi datoriali, dovendo sempre essere commisurato all’interesse pubblico che quegli interessi trascende.

Nel caso in esame la dipendente ha manifestato ai propri superiori il dubbio che la propria dirigente non avesse mai superato un pubblico concorso per accedere ai ruoli dirigenziali pubblici. Sulla questione, già il giudice ha ritenuto che si trattasse di una questione di indubbia rilevanza per l’INPS e per i cittadini che rispondeva quindi ad un pubblico interesse, visto che l’eventuale mobilità, in caso di risposta affermativa, sarebbe stata da considerare illecita. Da ciò consegue che l’istanza era stata formulata senza violazione dei principi di correttezza formale, in quanto il comportamento addebitato alla dipendente non presenta alcun profilo di rilevanza disciplinare, apparendo, invece, quale espressione dei generali doveri di cura del pubblico interesse cui i lavoratori pubblici dovrebbero sempre conformarsi. Al contrario, deduce il giudice, il rigetto dell’istanza e l’irrogazione della sanzione disciplinare risultano pretestuosi e oggettivamente finalizzati a occultare l’accaduto.

Santo Fabiano

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