27/11/2018 – Compensi corrisposti all’organo di revisione economico-finanziaria

Compensi corrisposti all’organo di revisione economico-finanziaria

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni

Un Sindaco ha inoltrato al magistrato contabile richiesta di parere ex art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto la determinazione del compenso annuo del collegio dei revisori dei conti dell’Ente; in particolare, il Sindaco chiede se, venuto meno l’obbligo di riduzione del 10% dei compensi corrisposti all’organo di revisione a seguito della mancata reiterazione per l’anno in corso del vincolo previsto dall’art. 6, comma 3, D.L. n. 78 del 2010, l’Ente possa procedere all’adeguamento di detto compenso a decorrere dal 1° gennaio 2018.

L’interpellata Corte dei conti-Toscana, con delibera 14 novembre 2018, n. 76, si esprime in argomento, esaminando preventivamente il quadro normativo di riferimento e tenendo conto degli approdi giurisprudenziali espressi in materia.

Va premesso, al riguardo, che il Consiglio comunale, nella stessa delibera di nomina, fissa il compenso per il revisore unico/per i componenti del collegio di revisione, in relazione alla fascia demografica, alle spese di funzionamento e d’investimento dell’ente locale (artt. 234 e 241D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); il compenso può essere aumentato dall’ente locale solo laddove vengano assegnate ulteriori funzioni rispetto a quelle indicate nell’art. 239 del TUEL (fino al limite massimo del 20%) e nel caso in cui i revisori esercitino le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell’ente (sino al 10% per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30%); il compenso base così determinato non può superare i limiti massimi individuati, ai sensi dello stesso art. 241, dall’apposito decreto ministeriale (da ultimo si veda il D.M. 20 maggio 2005); va precisato, in proposito, che l’introduzione del meccanismo dell’estrazione a sorte da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinati requisiti, dei revisori degli enti locali, non intacca né fa venir meno la suddetta previsione in ordine all’individuazione del soggetto chiamato a fissare l’importo del compenso spettante agli stessi revisori contabili, così che questo è e rimane quello deputato alla nomina del revisore, ovvero il Consiglio comunale.

La corretta determinazione dei compensi spettanti all’organo collegiale di revisione contabile/al revisore unico dev’essere valutata anche in relazione all’operatività dei vincoli di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, ispirati a criteri di contenimento della spesa pubblica, previsti dall’art. 6, comma 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (riduzione del compenso del 10% rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010); il legislatore ha più volte esteso nel tempo la disciplina recata dall’art. 6 citato, fissandola da ultimo e con l’art. 13, comma 1, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, fino al 31 dicembre 2017.

Tutto ciò premesso, alla domanda se il Comune possa rideterminare la misura del compenso da riconoscere ai revisori, in considerazione della circostanza che la misura di contenimento della spesa disposta dall’art. 6, comma 3, D.L. n. 78 del 2010, ha esaurito la sua efficacia alla data del 31 dicembre 2017, il giudice risponde che l’ente dovrà preventivamente analizzare attentamente il provvedimento di nomina, al fine di verificare la presenza di elementi i quali, inequivocabilmente, conducano a ritenere che la volontà dell’amministrazione deliberante fosse quella di fissare il compenso dell’organo di revisione nella misura prevista dal D.M. del 2005 per la fascia demografica del Comune in esame, alla quale misura è stata successivamente applicata la decurtazione ex lege del 10%. In altri termini:

– per valutare se il taglio del 10% dei compensi spettanti ai revisori debba essere ancora applicato, a seguito dello spirare del termine fissato al 31/12/2017 dall’art. 13, comma 1, D.L. n. 244 del 2016, è necessario far riferimento alla volontà espressa dall’amministrazione nella delibera di nomina dell’Organo di revisione;

– pertanto, se dall’esame di tale delibera si evince in modo inequivocabile che la volontà dell’amministrazione deliberante era di fissare il compenso dell’organo di revisione nella misura prevista dal D.M. 20 maggio 2005 per la fascia demografica del Comune in esame, alla quale misura è stata successivamente applicata la riduzione prevista dal D.L. n. 78 del 2010, il venir meno delle prescrizioni normative ivi previste, così come da ultimo prorogate dal citato art. 13, comporterà la riespansione del compenso ai livelli precedenti alla riduzione ex lege.

Corte dei conti-Toscana, Sez. contr., Delib., 14 novembre 2018, n. 76

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