23/11/2018 – Permessi ai dipendenti pubblici e privati volontari della Protezione Civile

Permessi ai dipendenti pubblici e privati volontari della Protezione Civile

 23/11/2018 Finanza Locale

Sono diversi i punti regolamentati dal DLgs 1/2018 per la riforma della Protezione Civile, tra cui quello riguardante l’impiego dei volontari nelle operazioni di soccorso, che fino ad ora non aveva un iter ben definito, portando a situazioni di incomprensione e caos, quando non di pericolo per i volontari stessi. La Fondazione studi consulenti del lavoro ha emesso una circolare il 12 novembre 2018 per chiarire la situazione e spiegare al meglio alcune regole che potranno essere applicate a casi reali e concreti come lo sfruttamento dei permessi da parte dei lavoratori volontari che si impegnano in attività di soccorso ai cittadini, ad esempio in caso di calamità naturale come per terremoti o le alluvioni.

Una grande novità della riforma è la possibilità, per una persona che lavora nel pubblico o nel privato di poter richiedere un permesso al proprio datore di lavoro non solo per partecipare ad attività di pronto intervento della Protezione Civile, ma anche per giornate di addestramento e simulazione. Si parla finalmente di diritto al mantenimento del posto del lavoro e di un trattamento economico e previdenziale mirato, con una copertura assicurativa che sarà garantita direttamente dal dipartimento o dalle Regioni mirata a non alleggerire i diritti del volontario alla salute e alla sicurezza, in modo compatibile al servizio svolto.

Lo sfruttamento dei permessi deve comunque sottostare a diverse condizioni, in particolare la durata degli stessi è ben regolamentata. Ad esempio per i permessi riguardanti attività di addestramento, pianificazione e formazione non si possono richiedere più di 30 giorni, massimo 10 dei quali consecutivi. I giorni possono salire fino a un massimo di 180 se sopraggiunge un caso di soccorso o emergenza di portata nazionale. Sarà poi compito del dipendente dimostrare di aver partecipato alle attività di volontariato.

Spetta al datore di lavoro presentare l’istanza di rimborso della retribuzione pagata al dipendente e volontario, per cui ha due anni di tempo. Gli oneri previdenziali e assistenziali sono invece esclusi e dovranno sempre essere corrisposti dall’ente previdenziali di riferimento, mentre non c’è copertura per i giorni festivi. Nell’istanza si dovranno fare presenti le generalità del lavoratore, la retribuzione corrisposta e non ultima l’attestazione da parte del Sindaco dell’avvenuta partecipazione agli interventi, con specifiche riguardo la durata e tipologia. Infine, si aggiunge l’attestazione dell’assenza dal lavoro da parte del datore.

Articolo di Laura Egidi

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