23/11/2018 – Liti fiscali, solo il sindaco rappresenta l’ente

Liti fiscali, solo il sindaco rappresenta l’ente

di Sergio Trovato

Spetta solo al sindaco il potere di rappresentare il comune nel processo tributario, come ricorrente o come parte resistente. I dirigenti comunali non hanno alcun potere di agire o di resistere in giudizio in mancanza di un’espressa previsione contenuta nello statuto comunale o, in alternativa, nel regolamento dell’ente, ma solo se lo statuto contenga un rinvio espresso alla norma regolamentare. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 27579 del 30 ottobre 2018. Per i giudici di legittimità, lo statuto comunale «può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico amministrativa». La scelta può essere contenuta anche nel regolamento comunale, «ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare». Nel caso in cui non vi si una norma ad hoc statutaria o regolamentare, «il sindaco conserva l’esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale». 

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