17/11/2018 – Incarichi non autorizzati: il prelievo del quinto sullo stipendio assicura il credito erariale

Incarichi non autorizzati: il prelievo del quinto sullo stipendio assicura il credito erariale

Pubblicato il 16 novembre 2018


Il prelievo forzoso sul trattamento stipendiale, disposto dall’amministrazione nei confronti del dipendente che ha svolto, senza la necessaria autorizzazione, attività extra-istituzionali private ed autonome in favore di soggetto esterno, è in grado di assicurare il soddisfacimento del credito erariale e, di conseguenza, rende inammissibile l’azione di responsabilità per danno all’erario.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. giur. Basilicata, con la sentenza n. 48 depositata il 18 ottobre 2018.

Nel caso di specie era emerso che il dipendente aveva svolto attività extraistituzionale presso soggetti diversi dalla propria amministrazione, in assenza di autorizzazione.

L’amministrazione aveva disposto coattivamente il recupero dei compensi illegittimamente percepiti dal dipendente, mediante trattenuta mensile sulle rate di stipendio, nel limite del quinto dello stipendio.

La Procura, tuttavia, aveva richiesto la condanna del dipendente per danno erariale.

L’articolo 53 del d.lgs. 165/2001 prevede che la mancanza di autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza al dipendente per lo svolgimento di incarichi esterni rende illegittima l’attività dello stesso, e comporta l’obbligo del versamento dei compensi percepiti, nel bilancio dell’ente, da parte del soggetto erogante o, in difetto, dal percettore.

Il comma 7 bis, introdotto dalla legge 190/2012, prevede che l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico, costituisce ipotesi di responsabilità erariale.

Nel caso di specie, essendosi l’amministrazione già dotata di un titolo esecutivo per il recupero del suo credito, i giudici contabili hanno rilevato l’inutilità di disporre un ulteriore titolo esecutivo di natura giudiziale nei confronti del soggetto responsabile.

In presenza di un recupero forzoso attivato dall’amministrazione, una parallela sentenza di condanna per danno all’erario comporterebbe, per un verso, una duplicazione di pagamento, in violazione del principio del “ne bis in idem”, dando luogo ad un secondo provvedimento esecutivo per il recupero del medesimo credito.

Leggi la sentenza

CC Sez. Giur. Basilicata sent. n. 48 -18

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