16/11/2018 – I contratti decentrati non possono essere retroattivi

I contratti decentrati non possono essere retroattivi

di Luigi Oliveri

I contratti collettivi decentrati integrativi possono avere decorrenze solo successive alla loro sottoscrizione definitiva. Sono nulle tutte le clausole fissate dai contratti decentrati finalizzate a far decorrere gli istituti regolati a date antecedenti. Il Ccnl 21.5.2018 sta mettendo a dura prova le amministrazioni, a causa dell’assenza di una chiara e completa disciplina di diritto transitorio e dei problemi creati dal suo articolo 67, comma 7, a proposito della quantificazione del fondo.

Solo a fine ottobre 2018, a seguito del parere 18 ottobre 2018, n. 19, della Corte dei conti, sezione autonomie, gli enti locali hanno avuto certezza circa la possibilità di non includere nel tetto del costo del salario accessorio gli incrementi sulle progressioni orizzontali derivanti dagli aumenti tabellari. Pertanto, al di là della circostanza che il Ccnl è stato stipulato a fine maggio e che in estate non era verosimile attendersi la conduzione serrata di riunioni sindacali, gli enti si stanno ritrovando a fine anno, con pochissimo tempo a disposizione per provare a disciplinare un nuovo contratto decentrato attuativo di quello nazionale collettivo.

Molti, quindi, sono preoccupati delle decorrenze. La soluzione di sottoscrivere (in fretta e furia) il Ccdi entro il 31.12.2018 e far decorrere in date antecedenti gli istituti non è praticabile.

Il problema è dato dall’estrema complessità della negoziazione: non si tratta, infatti, solo di mettere mano alla destinazione delle risorse, ma anche di rivedere parti rilevanti del sistema di valutazione. Fermo restando che per le Posizioni Organizzative la revisione del sistema può slittare al 2019 per espressa previsione dell’articolo 13, comma 3, del Ccnl, la revisione dei criteri per le progressioni orizzontali e l’attuazione degli strumenti di differenziazione dei premi (imposta dall’articolo 69), richiedono di condurre contemporaneamente il confronto e la contrattazione. Il che comprime ancor di più tempi già ridottissimi. Gli enti sono quindi alla ricerca di una soluzione ponte, che consenta di sottoscrivere un contratto decentrato che regoli solo alcuni istituti e non altri, rinviando l’efficacia possibilmente al 2019. La soluzione ponte in effetti è praticabile. Si deve considerare che se gli enti hanno stipulato un contratto per il 2017 (o anche un contratto decentrato nel 2018 antecedente al Ccnl 21.5.2018) esso è ancora efficace, per effetto del principio di ultravigenza posto dall’articolo 5, comma 4, del Ccnl 1.4.1999. Quindi, erogare gli istituti del salario accessrio sulla base della «vecchia» contrattazione decentrata è possibile. Nè, su questo, influisce la relativamente nuova modalità di costituire il fondo. Alcune destinazioni, come le progressioni orizzontali già acquisite, sono automatiche e sono perfino sottratte alla destinazione (lo stesso vale, per il 2019, per l’indennità da 83,2 euro). Altre destinazioni, come l’indennità di turno, sono automaticamente ridefinite nel loro ammontare complessivo in relazione ai nuovi valori tabellari. Altre ancora, come le nuove indennità di servizio esterno della polizia locale e l’indennità condizioni di lavoro scatteranno solo a seguito della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato: nelle more, quindi, si applica la vecchia disciplina. I nuovi criteri delle progressioni orizzontali sono da applicare solo se l’ente intenda attivarle per il 2018, altrimenti è sufficiente decidere di non effettuarne.

Le soluzioni possibili, allora, sono due. Una prima è provare in ogni caso a sottoscrivere il contratto decentrato entro il 21.12.2018, per evitare strascichi e per istituti di difficile contrattazione (come appunto le nuove indennità) utilizzare il criterio seguito da Aran e sindacati a proposito dell’indennità da 83,20 euro: prevedere che l’istituto decorra dal 31.12.2018, ma a valere dall’anno 2019. La seconda, che può combinarsi con la prima, è approvare il contratto decentrato per stralci. Le oggettive condizioni causate da fattori esterni debbono lasciar considerare lecito contrattare solo alcuni istituti e non altri.

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