16/11/2018 – Bando periferie, salvi gli interventi di riqualificazione ma enti locali obbligati ad anticipare le spese

Bando periferie, salvi gli interventi di riqualificazione ma enti locali obbligati ad anticipare le spese

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

E’ stata la legge di stabilità n. 208 del 2015 ad istituire il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia (“piano periferie”), finalizzato a realizzare interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati (comma 974).

Entro il 1° marzo 2016 gli enti interessati hanno trasmesso i progetti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, valutati da un apposito Nucleo e poi individuati con Dpcm ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma, che hanno definito i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, i tempi di attuazione, i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia.

Col D.P.C.M. 25 maggio 2016 è stato approvato il bando col quale sono stati definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti; col D.P.C.M. 6 dicembre 2016 è stata approvata la relativa graduatoria, poi modificata con i D.P.C.M. 25 maggio 2016 e D.P.C.M. 6 dicembre 2016.

Il Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale è stato istituito dal comma 140 della L. n. 232 del 2016, mentre il comma 141 ha destinato ulteriori risorse da distribuirsi mediante delibera del CIPE. Il riparto è stato effettuato con D.P.C.M. 29 maggio 2017, mentre con le delibere CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017 le risorse sono state assegnate al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Il fondo è stato quindi rifinanziato dal comma 1072 della L. n. 205 del 2017.

E’ quindi arrivato il “milleproroghe”, ossia il D.L. n. 91 del 2018, al cui art. 13 è stato inserito in sede di conversione il comma 02, che differisce al 2020 l’efficacia delle convenzioni di cui al D.P.C.M. 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE nn. 2 e 72 del 2017. Questo ha comportato per le amministrazioni competenti l’obbligo di rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

L’Accordo

Lo stop al “piano periferie” ha destato molto scalpore presso le amministrazioni locali, tenuto conto che le convenzioni stipulate sono ben 120 per un numero complessivo di altrettanti progetti, 24 dei quali finanziati con i 500 milioni di euro messi a disposizione dal comma 978 della L. n 208 del 2015. 326 gli enti locali coinvolti, sede di oltre 1.600 interventi, in grado di mobilitare sulla riqualificazione delle periferie non solo i 1.600 milioni di euro assegnati dallo Stato, ma anche circa un miliardo di ulteriori finanziamenti di altri enti e di privati.

Dopo una prima fase di accesa discussione tra le istituzioni, con l’Anci ritiratasi per protesta dai tavoli di confronto col Governo, la Conferenza Unificata ha preso in mano le redini del problema condividendo l’opportunità di non privare gli enti locali delle risorse necessarie a coprire le spese già sostenute con riguardo all’attuazione del “piano periferie” e di mantenere le economie prodotte nel corso dell’attuazione e della realizzazione degli interventi nella disponibilità dei Fondi di provenienza per essere messe a disposizione di ulteriori investimenti degli altri Comuni e Città metropolitane ed in particolare per gli enti che non hanno presentato la richiesta di finanziamento.

Nell’Accordo raggiunto il 18 ottobre 2018 (Rep. Atti n. 108/CU), Governo ed enti territoriali condividono l’idea che i 96 enti successivi ai primi 24 possono proseguire o attivare gli interventi previsti da ciascun progetto sulla base dei cronoprogrammi approvati, eventualmente modificati secondo i criteri e le procedure di cui alle convenzioni sottoscritte, provvedendo ai relativi oneri autonomamente, anche attraverso le altre forme di finanziamento consentite dall’ordinamento e, in particolare, il “Prestito riqualificazione periferie urbane” da Cassa Depositi e Prestiti.

A regime, convengono sulla necessità di introdurre specifiche disposizioni che consentano di procedere con le erogazioni del piano, inserendo nella legge di bilancio 2019 una serie di disposizioni in base alle quali: le convenzioni in essere con i 96 enti successivi ai primi 24 producono nuovamente effetti finanziari dal 2019; tali effetti sono limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e dovranno a tal fine essere adeguate le convenzioni esistenti; le risorse relative alle economie di spesa rimangono nel Fondo di provenienza per essere destinate a interventi per spese di investimento dei Comuni e delle Città metropolitane; le nuove disposizioni trovano copertura negli stanziamenti residui del Fondo sviluppo e coesione, con le stesse finalità; le convenzioni in essere debbono essere conseguentemente adeguate.

Disposizioni che in effetti si ritrovano all’art. 68 del disegno di legge di bilancio 2019, appena presentato dal Governo per l’iter parlamentare.

La Nota Anci

Con la Nota di lettura del 22 ottobre l’Associazione dei Comuni torna sull’Accordo raggiunto in Unificata per fornire chiarimenti sul contenuto e sulle modalità con le quali è possibile assicurare continuità ai lavori previsti dalle convenzioni, al fine di evitare qualsiasi cesura nell’ordinazione delle attività previste dai cronoprogrammi.

L’Anci fa riferimento alle disposizioni da introdurre nella legge di bilancio, in base alle quali:

– viene eliminato l’acconto previsto pari al 20% dalle convenzioni firmate e non è più prevista la possibilità che l’ente beneficiario utilizzi le economie resesi disponibili in esito all’aggiudicazione delle gare relative alla convenzione per ulteriori interventi connessi al rispettivo progetto;

– le economie restano destinate a spese di investimento dei Comuni e delle Città metropolitane tramite un apposito Fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

– le spese sostenute o imputate o da imputare nell’esercizio 2018 a seguito di gare già bandite o ancora da bandire devono invece trovare autonoma copertura finanziaria rispetto alla contribuzione statale; le spese anticipate nel 2018 saranno rimborsate nell’esercizio 2019;

– a decorrere dall’esercizio 2019, la copertura degli investimenti è garantita dal trasferimento statale sulla base delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma;

– le gare bandite o ancora da bandire che prevedono la registrazione dei relativi impegni contabili con imputazione a decorrere dall’esercizio 2019, trovano valida copertura nei trasferimenti statali secondo il principio del “contributo a rendicontazione”.

Ricorda l’Anci che, essendo stato abolito l’acconto del 20% richiedibile al momento della chiusura della progettazione definitiva, è necessario ricorrere a mezzi di copertura alternativi, che permettono di far fronte alle obbligazioni già assunte nelle more della corresponsione dei ristori, che consistono nelle entrate proprie di parte capitale, nell’utilizzo di avanzi di amministrazioni disponibili – il riferimento è alla circolare n. 25 della Ragioneria generale dello Stato in attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 – e nell’accensione di appositi prestiti, quale quello specifico per la riqualificazione delle periferie urbane concesso da Cassa Depositi e Prestiti con possibilità di restituzione entro 5 anni senza alcuna penale.

Ricorda infine l’Anci che le modifiche relative alla non diretta utilizzabilità delle economie di spesa realizzate nell’ambito di ciascun progetto e all’abolizione dell’erogazione degli acconti determinano la necessità di un adeguamento delle convenzioni già sottoscritte, da attivarsi entro il mese di gennaio 2019. Tale previsione, afferma, non comporta ritardi nella ripresa di efficacia delle convenzioni; trattandosi di modifiche che non impattano giuridicamente sulla realizzazione degli interventi, risultano comunque salvaguardate sia la rendicontabilità delle spese esigibili nel 2019, sia l’esigibilità in entrata del correlato contributo statale per il medesimo esercizio.

Anci, Nota di lettura 22 ottobre 2018

Conferenza Unificata, Accordo Rep. Atti n. 108/CU del 18 ottobre 2018

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