15/11/2018 – L’interpretazione rigida del principio di rotazione: esso opera anche se il gestore uscente è stato individuato mediante procedura aperta…

L’interpretazione rigida del principio di rotazione: esso opera anche se il gestore uscente è stato individuato mediante procedura aperta…

Tar Lazio, Latina, sez. I, 13 novembre 2018, n. 578
Scritto da Elvis Cavalleri14 novembre 2018
L’interpretazione rigida del principio di rotazione: esso opera anche se il gestore uscente è stato individuato mediante procedura aperta…
Dopo l’interpretazione elastica di qualche giorno fa qui proposta, ecco l’interpretazione (eccessivamente) rigida proposta dal Tar Lazio, Latina, sez. I, 13 novembre 2018, n. 578.
“Considerato, poi, che nelle procedure di affidamento di contratti pubblici c.d. “sotto-soglia”, come quella de qua, la stazione appaltante gode di un’ampia discrezionalità anche nella fase di individuazione delle ditte da consultare (T.A.R. Valle d’Aosta, sez. I, 23 giugno 2017 n. 36; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 24 aprile 2017 n. 2230);
Considerato inoltre che, nelle anzidette procedure semplificate, l’amministrazione non ha alcun obbligo di invitare l’operatore uscente, trattandosi di una mera facoltàdi cui, proprio per i principi di massima partecipazione e di rotazione, in caso di esercizio effettivo di essa la stazione appaltante deve dare motivato conto all’esterno, essendo tenuta a illustrare le ragioni del mancato contrasto con il principio di rotazione della scelta di invitare il precedente gestore (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 10 gennaio 2018 n. 73; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 15 dicembre 2016 n. 1906; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 4 ottobre 2016 n. 419);
Considerato che l’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50 cit., disposizione speciale relativa alle gare “sotto soglia”, nell’affermare il rispetto del principio di rotazione prevale sulla normativa sulle gare in generale e comporta che il precedente operatore debba essere normalmente escluso dall’affidamento (T.A.R. Toscana, sez. I, 2 gennaio 2018 n. 17);
Considerato che, negli appalti “sotto-soglia”, il principio di rotazione si applica anche agli operatori economici che erano affidatari a seguito di precedente procedura ad evidenza pubblica, ad evitare che, una volta scaduto il rapporto contrattuale, la precedente aggiudicataria possa di fatto sfruttare la sua posizione di gestore uscente per indebitamente rinnovare o vedersi riaffidare il contratto tramite procedura negoziata (Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2017 n. 5854; T.A.R. Toscana, sez. I, 2 gennaio 2018 n. 17);
Considerato che, comportando l’applicazione del principio di rotazione l’esclusione della ricorrente dall’affidamento semplificato de quo, ciò è sufficiente a privare la stessa di interesse ad agire con riguardo agli altri motivi di ricorso, dal momento che, stante la predetta preclusione, nessuna concreta utilità le deriverebbe per effetto di un loro eventuale accoglimento”.

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