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Applicazione della mobilità compensativa e volontaria nella categoria D riformata dal CCNL del 21/05/2018

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

Espone il Sindaco, nella domanda indirizzata ai giudici contabili, come l’ente intenda effettuare una mobilità compensativa tra enti dello stesso comparto, ma con profili professionali diversi. Il profilo professionale del dipendente in uscita dall’ente ha, infatti, una categoria contrattuale D1 (con sviluppo economico a D2) mentre il dipendente in entrata avrebbe una categoria giuridica D3 (con posizione economica di sviluppo in D6). Considerato che il nuovo contratto collettivo nazionale 2016-2018 all’art. 12 ormai prevede un unico accesso alla categoria D, senza più distinzione tra i due diversi profili professionali all’interno della categoria, risulterebbe oggi possibile una mobilità compensativa riguardando ormai un unico profilo professionale, ma si porrebbe un problema sulla confluenza del differenziale economico, ovvero se lo stesso debba essere finanziato dal fondo, nella sua parte stabile, o finanziato dal bilancio.

La risposta del Collegio contabile

Secondo i magistrati contabili per potersi avere una mobilità compensativa o per interscambio, ossia a seguito della domanda congiunta di due dipendenti appartenenti a comuni diversi, risulta necessario la corrispondenza ed identità dei medesimi profili professionali. La mobilità reciproca o per interscambio è, infatti, regolata dall’art. 7D.P.C.M. n. 325 del 1988 il quale stabilisce che “E’ consentita in ogni momento, nell’ambito delle dotazioni organiche di cui all’art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione”. Ora, il citato art. 12 del CCNL del 21/05/2018 stabilisce che al personale inquadrato in profili della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3, resta assegnato il profilo nella categoria fino alla cessazione. Nel caso di specie mentre la dotazione organica dell’ente istante non potrebbe presentare posti vacanti nella categoria D3 considerata in esaurimento, l’ente di destinazione trasferirebbe un proprio personale correttamente inserito nella propria dotazione organica in esaurimento non potendo essere considerata la mobilità volontaria quale cessazione ma cessione di contratto, trattandosi di due enti del medesimo comparto sottoposto al regime di limitazioni delle assunzioni. Nel caso di specie, pertanto, non può farsi riferimento al nuovo contratto per un profilo professionale della categoria D3 che non esiste più, ma resta salva la precedente classificazione del personale contenuta nell’art. 3 del CCNL 31.03.1999. Inoltre, precisano i giudici contabili, verrebbe a mancare nel caso di specie i presupposti per la neutralità della spesa secondo le declinazioni previste dall’art. 1, comma 47, L. n. 311 del 2004 secondo cui “in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente”. In altri termini, mancherebbe nel caso di mobilità reciproca la neutralità finanziaria neutra richiesta dalla normativa citata. Pertanto, concludono i giudici contabili come la mobilità in compensazione, al pari della mobilità volontaria, deve garantire la necessaria neutralità ai fini delle assunzioni ai sensi dell’art. 1, comma 47, L. n. 311 del 2004 e può avvenire solo tra dipendenti appartenenti al medesimo profilo professionale (da intendersi con riferimento al sistema di classificazione di cui all’art. 3 CCNL 31.03.1999).

In merito all’accertamento in concreto della corrispondenza dei profili professionali del personale coinvolto nella procedura di mobilità alla luce di quanto previsto dall’art. 3 del più volte citato CCNL 31.03.1999, come modificato dall’art. 12 CCNL 2016-2018, è materia estranea al perimetro dell’attività consultiva di questa Corte, trattandosi di profili rimessi alla contrattazione collettiva.

Le recenti indicazioni dell’ARAN

Nel seminario Conferenza delle Regioni – Aran tenutosi in data 19/09/2018, i tecnici dell’ARAN hanno affrontato le problematiche applicative riferite alla soppressione, avvenuta con il nuovo contratto, della categoria giuridica D3, precisando quanto segue “al personale inquadrato in profili della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3, resta assegnato il profilo nella categoria fino alla cessazione. Per le procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del CCNL resta confermata la previsione di accesso nei profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3. Per procedure concorsuali in corso si intende l’avvio della procedura dell’art. 34 bisD.Lgs. n. 165 del 2001. Per i nuovi concorsi nell’accesso unico nella categoria D è fatta salva, nella procedura di mobilità di cui agli artt. 30 e 34 bisD.Lgs. n. 165 del 2001, la possibilità di ricollocare eventualmente il personale in profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3, con la previsione di mantenere il suddetto profilo fino alla cessazione. Pertanto, gli avvisi di mobilità per il medesimo profilo devono prevedere il passaggio di personale con profili della categoria D, sia con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D1, sia con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3. Il profilo con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3 rileva esclusivamente per la parte della posizione economica da imputare al fondo delle risorse decentrate”.

Conclusioni

Rispetto alle indicazioni fornite dai giudici contabili, secondo l’ARAN al fine di poter effettuare l’operazione della mobilità reciproca l’ente deve rispettare due condizioni, la prima l’obbligo dell’ente locale in entrata di mantenere il suddetto profilo della categoria D3 fino alla cessazione (anche a fronte del calcolo dei differenziali economici in presenza di rinnovi contrattuali che aumentano le disponibilità del fondo), correlativamente l’ente cedente deve eliminare la categoria giuridica D3 nella propria dotazione organica; la seconda è che il profilo professionale differente deve essere finanziato con imputazione nel fondo delle risorse decentrate di parte stabile. L’imputazione contabile nel fondo,inoltre, garantirebbe la neutralità finanziaria dell’operazione, in quanto si opererebbe nell’ambito delle risorse stanziate dall’ente che non potrebbero, in ogni caso, superare quelle stanziate nell’anno 2016 ai sensi dell’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017.

In conclusione, rispetto alla risposta negativa del collegio contabile che rinvia sia alla precedente classificazione delle figure professionali del precedente contratto e della neutralità finanziaria in termini di risorse equivalenti, vi è un’apertura da parte dell’ARAN sulla corretta applicazione della nuova classificazione del personale di categoria D, ciò anche al fine di evitare un blocco, giuridicamente non consentito, di eventuali passaggi per mobilità volontaria o per ricollocazione del personale appartenente alla categoria giuridica D3.

Corte dei conti-Liguria, Sez. contr., Delib., 24 ottobre 2018, n. 128

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