13/11/2018 – Province: limiti alle nuove assunzioni e trasferimento del personale

Umbria, del. n. 106 – Province: limiti alle nuove assunzioni e trasferimento del personale

Pubblicato il 12 novembre 2018


Una provincia ha chiesto un parere in merito ai limiti sulle nuove assunzioni e agli effetti, sulla spesa per il personale rimasto in carico alla Provincia, del trasferimento di personale provinciale ad altri enti (nello specifico, la neocostituita ARPAL, Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro).

L’ente ha chiesto, inoltre, se gli aumenti retributivi determinati dal nuovo CCNL del personale non dirigenziale degli Enti locali, rilevino ai fini del rispetto del limite di spesa di personale.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 106/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 novembre, hanno evidenziato che il ripristino della possibilità per le Province di procedere a nuove assunzioni è soggetto a limiti particolarmente rigorosi.

Innanzi tutto, è necessario che tali enti procedano a definire il piano di cui all’art. 1, comma 844 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), la cui mancata approvazione non consente alcuna assunzione.

Una volta proceduto alla definizione di tale piano, le nuove assunzioni non debbono comunque determinare il superamento del limite di spesa complessiva fissato dall’articolo 1, comma 421, della legge n. 190/2014 (come ribadito sia dal comma 844 che dal successivo comma 845).

Tale limite non è però l’unico. Infatti, la spesa per i nuovi assunti non può altresì eccedere quella sostenuta nell’anno precedente per il personale di ruolo cessato; inoltre, l’importo delle spese complessive per il personale deve rispettare il rapporto percentuale con le entrate correnti dei primi tre titoli del bilancio fissato dalla norma.

Secondo i magistrati contabili, gli aumenti retributivi determinati dall’applicazione del nuovo CCNL del personale non dirigenziale degli Enti locali del 2018 devono essere conteggiati ai fini del rispetto

del limite di spesa per il personale e, dunque, potrebbero comprimere la possibilità per le Province di procedere a nuove assunzioni.

La possibilità di ricavare spazi per nuove assunzioni deve pertanto essere conseguita dalle Province attraverso una riduzione della spesa per il personale, attuata, ad esempio, proprio mediante il piano di riassetto organizzativo.

Come evidenziato dai magistrati contabili, il personale provinciale destinato ai centri per l’impiego, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 793-799 dell’articolo 1 della legge 205/2017, è stato assegnato, nel 2018, nelle distinte modalità previste per le singole tipologie di rapporto lavorativo, alle Regioni e alle Agenzie o Enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l’impiego.

Considerato che l’onere delle spese per il personale dei centri per l’impiego trasferito alle Regioni o alle Agenzie del lavoro fa carico ai bilanci di queste ultime ed è finanziato con le risorse di cui ai commi 794 e 797, è evidente che non si debba procedere ad alcun trasferimento di fondi dalle Province alle Regioni, come originariamente previsto dal comma 96, lett. a) della legge 56/2014.

Di converso, le risorse del Fondo per il trattamento economico del personale provinciale dovranno essere diminuite in relazione all’avvenuto trasferimento del personale in questione all’Agenzia regionale.

È infatti principio immanente delle procedure di mobilità che, per effetto del trasferimento del personale da una ad altra amministrazione pubblica, non possono aversi aumenti della spesa complessiva per il personale.

Lo stesso CCNL del 21 maggio 2018 prevede, infatti, che nei casi di trasferimento di personale fra Enti, all’incremento del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67 del contratto medesimo, di cui beneficia l’ente ricevente, debba corrispondere la riduzione del Fondo dell’Ente cedente, nelle sue componenti stabili e variabili (v. art. 67, comma 2 lett. e), e comma 3, lett. k)).

La riduzione del Fondo deve quindi riguardare tutte le componenti, nessuna esclusa, del trattamento economico di cui era destinatario il personale trasferito, in misura proporzionale all’entità di quest’ultimo, come indicato nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 20506 del 27 marzo 2015.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Umbria del. n. 106 -18

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