12/11/2018 – Per semplificare le procedure di concorso, visti i grandi numeri di partecipanti, è possibile prevedere esclusioni automatizzate non prevedendo il soccorso istruttorio?

Per semplificare le procedure di concorso, visti i grandi numeri di partecipanti, è possibile prevedere esclusioni automatizzate non prevedendo il soccorso istruttorio?

a cura di Simone Chiarelli

Se è vero che la costante giurisprudenza sottolinea come per l’accesso al pubblico impiego (lo stesso vale anche per il settore degli appalti ed altri analoghi settori nei quali si svolgono valutazioni comparative concorsuali o para-concorsuali), le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono tradursi in occasione di aggiustamento postumo, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti, pena la violazione del principio della par condicio è anche vero che incombe su colui che aspira a prender parte a una procedura selettiva un onere di diligenza minimo nel redigere la domanda di partecipazione. Spetta a ciascun candidato, per l’esigenza di rispettare rigorosamente la par condicio fra i concorrenti, attendere alla completa, tempestiva e puntuale produzione dei propri titoli atteso che l’amministrazione non è tenuta al soccorso istruttorio non dovendo ricercare autonomamente la documentazione menzionata dai candidati nella domanda di partecipazione.

Il soccorso istruttorio, dunque può essere attivato solo con riguardo a dichiarazioni effettivamente rese per ovviare a elementi di imprecisione o contraddittori delle stesse.

Ciò premesso si ritiene comunque che, a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità, l’amministrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6L. 7 agosto 1990, n. 241soprattutto in relazione ad eventuali malfunzionamenti tecnici.

La pubblica amministrazione deve in particolare concedere la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l’unica forma possibile di presentazione della domanda.

Alla luce del citato quadro elaborato dalla giurisprudenza appare dunque possibile (e favorevolmente accolta) l’introduzione di sistemi automatizzati e semplificati di presentazione delle istanze, anche con “blocchi” che non consentano la compilazione in mancanza di elementi informativi (es. dati anagrafici) o allegati obbligatori ma deve rimanere ferma la valutazione “umana” del contenuto dichiarativo e la possibilità di intervenire a precisazione, chiarimento e rettifica delle dichiarazioni comunque presentate secondo i principi del cosiddetto “soccorso istruttorio”.

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