10/11/2018 – Rapporti di “disaccordo” fra Pubbliche amministrazioni

Rapporti di “disaccordo” fra Pubbliche amministrazioni

Giurisdizione – Usi civici – Forma, struttura e presupposti dell’ordinanza contingibile ed urgente – Controversia – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ordinanza contingibile ed urgente – Oggetto – Disapplicazione effetti di atti della Regione lesivi delle competenze comunali – Esclusione.

             Allorquando il Comune reclami l’attinenza del provvedimento impugnato ad una materia sottratta alla giurisdizione amministrativa (nel caso esaminato, i diritti di uso civico), la riconduzione del potere esercitato alla forma, alla struttura e ai presupposti dell’ordinanza sindacale, contingibile ed urgente, regolata dall’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), così da prefigurare l’esercizio dello specifico potere extra ordinem, istituito da tale disposizione, colloca il contenzioso, anche a prescindere dalla consistenza della posizione giuridica allegata dalla parte ricorrente, nell’alveo della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell’art. 133, comma 1, lett. q), c.p.a. (1).

             La regolazione del conflitto insorto tra i livelli di governo, in ambito regionale, allorquando siano stati esauriti i procedimenti volti a coordinare l’attività e i concorrenti apporti degli enti coinvolti, richiede la formale impugnazione, sempreché ne sussistano la legittimazione e l’interesse, degli atti e dei comportamenti, specificamente individuati, che avrebbero dato luogo ad altrettanto specifiche compromissioni degli spazi di autonomia che si assumono violati (reciprocamente assicurati sul piano costituzionale, a partire dagli artt. 5, 114, comma 2, e 118 Cost.); pertanto, deve ritenersi in particolare preclusa l’adozione, nella forma dell’ordinanza contingibile ed urgente, a norma dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), di provvedimenti sindacali aventi ad oggetto, anche mediato, la disapplicazione ovvero la mera delimitazione degli effetti di atti della Regione considerati lesivi delle competenze comunali (2).

 

V. anche Tar Friuli Venezia Giulia 5 novembre 2018, n. 340

(1) Ha chiarito i Tar che esclusa la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici  considerato che la controversia non potrebbe nemmeno essere ricondotta  all’accertamento e alla liquidazione “generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento” (a norma degli artt. 1 e 29, comma 2 della L. n. 1766 del 1927), in quanto il suo oggetto essenzialmente “concerne un rapporto pubblicistico tra le parti che ha ad oggetto l’esercizio del potere amministrativo”, al quale naturalmente “consegue l’attribuzione della giurisdizione al g.a.” (Tar  Sardegna, sez. I, n. 78 del 2016).

In questa prospettiva, si deve inoltre constatare che il potere, esercitato con l’ordinanza e materializzatosi nel divieto, direttamente rivolto alla ditta esecutrice, di operare secondo il progetto affidatole dalla Regione, non muta la propria natura in ragione dell’affermata esigenza di garantire l’uso civico insistente sull’area; l’ordinanza in questione non può infatti essere convertita, sulla sola base dei postulati motivazionali allegati dal Comune, in una sorta di atipico atto di autotutela possessoria, strumentale all’auspicata garanzia di un diritto di godimento collettivo, né essa, in virtù di tale insussistente rapporto di strumentalità, potrebbe essere attratta nell’alveo della giurisdizione speciale del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici.

Il potere di emissione dell’ordinanza contingibile ed urgente, da parte del Sindaco, resta infatti saldamente ancorato al proprio naturale presupposto normativo, da individuarsi, come sarà precisato tra breve, nelle sole fattispecie contemplate nell’art. 50, comma 5 TUEL, indipendentemente dalle ragioni, esposte nell’impianto motivazionale, che abbiano contribuito a darvi luogo o che ne abbiano costituito l’occasione o, in ultima analisi, il fine.

 

(2) Ha chiarito il Tar che l’esercizio del potere di reazione avverso gli atti e i comportamenti della Regione, laddove ritenuti invasivi degli spazi riservati agli Enti locali ovvero confliggenti con le posizioni soggettive ad essi intestate in ragione della loro natura di enti esponenziali, non può dare luogo all’esercizio di forme atipiche di autotutela, nemmeno se ricondotte all’emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, di cui all’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), le quali, in virtù del loro carattere strettamente residuale, non potrebbero né surrogare lo svolgimento dell’azione giurisdizionale né sopperire, surrettiziamente, alle decadenze o alle preclusioni eventualmente verificatesi in tale sede.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto