06/11/2018 – Lavori, le Province sdoppiano le centrali uniche  

Lavori, le Province sdoppiano le centrali uniche  

di Alberto Barbiero – Il Sole 24 Ore – lunedì, 05 Novembre 2018 

I Comuni non capoluogo dovranno gestire le gare per appalti di lavori superiori a un milione tramite le stazioni uniche appaltanti presso Province e Città metropolitane. La legge di bilancio (si veda Il Sole 24 Ore del 30 ottobre) modifica integralmente l’ articolo 37, comma 5 del Codice appalti. La nuova norma stabilisce che dal 1° gennaio, in attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti in base all’ articolo 38 del Codice, l’ ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano e i Comuni non capoluogo ricorrono alla stazione unica costituita presso Province e Città.

La disposizione contenuta nel disegno di legge di bilancio 2019 delinea il particolare obbligo solo per le procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori di valore più rilevante: per gli appalti di servizi e di forniture di valore superiore alle soglie comunitarie, i Comuni non capoluogo potranno continuare ad avvalersi delle centrali uniche di committenza costituite in questi anni in forma associata. Nella prospettiva delineata dalla nuova norma, le Province e le Città metropolitane dovranno attivarsi presso i Comuni non capoluogo per verificare sia le procedure in preparazione e da attivare all’ inizio del nuovo anno sia gli strumenti di programmazione triennale (focalizzando l’ attenzione sugli elenchi annuali). Il potenziamento del ruolo delle stazioni uniche appaltanti, soprattutto nei contesti nei quali le centrali uniche di committenza tra Comuni gestivano significativi numeri di gare per lavori, comporta anche il rafforzamento delle strutture deputate a sviluppare le procedure di affidamento, con risorse umane qualificate.

Le Province e le Città metropolitane, inoltre, sono chiamate a rivedere gli aspetti convenzionali dei rapporti con i Comuni non capoluogo, in ragione del passaggio, per gli appalti di lavori, da un sistema che aveva varie alternative a uno che definisce un preciso obbligo di ricorso alle loro strutture. I Comuni non capoluogo possono, da qui al termine dell’ anno, avviare mediante le centrali uniche di committenza le procedure che hanno a base progetti esecutivi già approvati, per ricondurre al nuovo sistema le procedure derivanti dalla programmazione triennale decorrente dal 2019. Particolare attenzione, inoltre, dovrà essere posta da tutti gli attori del processo (Comuni non capoluogo e Province-Città metropolitane) sulla ripartizione dei compiti tra il Responsabile unico del procedimento che dovrà seguire (nel comune) la programmazione, la progettazione e l’ esecuzione e il responsabile del procedimento di gara individuato dalla stazione unica appaltante.

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