Print Friendly, PDF & Email

Il sistema permanente di valutazione disciplina le posizioni organizzative

di Luigi Oliveri

La pesatura e la disciplina in generale delle posizioni organizzative non deve essere disciplinata da un regolamento, ma dal sistema di valutazione permanente consistente in un atto organizzativo datoriale avente natura di diritto privato. Il Ccnl 21/5/2018 induce le amministrazioni a rivedere le regole dell’istituto delle posizioni organizzative, sia perché si riduce la durata massima da 5 a 3 anni, sia, soprattutto, perché si introducono nuovi strumenti, come il finanziamento specifico degli incarichi ad interim, e in particolare si modifica radicalmente il sistema di valutazione

Col nuovo sistema, il capitolo di bilancio che finanzia le retribuzioni di posizione e risultato deriverà dalla somma delle risorse destinate negli anni alle due tipologie di risorse, con la specificazione che almeno il 15% di questa massa complessiva dovrà finanziare la retribuzione di risultato. Tutti gli incaricati concorreranno tra loro per la ripartizione di questa quota, in funzione ovviamente del valore della valutazione ricevuta e senza alcuna garanzia che la retribuzione di risultato sia compresa tra un minimo ed un massimo percentuale della retribuzione di posizione.

Quindi, le amministrazioni sono chiamate a rivedere il sistema di regolazione. Molte intervengono con disposizioni che integrano il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Ma, questo regolamento può interessarsi solo dell’identificazione delle strutture di vertice alle quali preporre gli incaricati di posizione organizzativa (ricordiamo che negli enti senza dirigenza, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del Ccnl, gli incaricati di funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 19, comma 2, del dlgs 267/2000 debbono necessariamente essere inquadrati come PO). Il sistema di valutazione, che comprende i criteri per pesare le posizioni e definire il metodo per valutare il risultato, invece, non è una fonte di diritto pubblico e non può essere contenuto in un regolamento. Ciò è confermato dalle relazioni sindacali. Il Ccnl 21/5/2018 ha eliminato l’informazione successiva, che nel passato poteva riguardare anche i regolamenti. Ora vi è solo informazione preventiva, limitata a istituti di regolazione del rapporto di lavoro di macro e micro organizzazione. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera b), sono oggetto di confronto «i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance», cioè appunto il sistema permanente di valutazione, che è soggetto alla relazione del confronto proprio perché è un atto organizzativo di diritto privato, perché attiene comunque alla regolazione del rapporto di lavoro per quella parte che misura la produttività. L’art. 7 del dlgs 150/2009 contiene la disciplina del sistema di valutazione permanente e non a caso, nello specificare l’obbligo in capo a ciascuna amministrazione di adottarlo, non esplicita la necessità di un atto regolamentare. Questo, perché si tratta di un atto di macro organizzazione di stampo privatistico, priva di componente discrezionali politica, come conferma la funzione vincolante del parere obbligatorio dell’organismo indipendente di valutazione.

Nella sostanza, il sistema permanente di valutazione rientra in quegli atti di «determinazione organizzativa» che le amministrazioni adottano per l’organizzazione generale degli uffici. In questo caso, non si tratta di un atto avente natura pubblicistica e regolamentare, ma privatistica e di natura squisitamente tecnica.

Torna in alto