01/11/2018 – La limitazione dei diritti degli interessati per ragioni di giustizia

La limitazione dei diritti degli interessati per ragioni di giustizia

di Michele Iaselli – Funzionario Ministero della Difesa, docente di informatica giuridica all’Università di Cassino, LUISS – Roma e Federico II – Napoli
L’art. 2-duodecies del codice in materia di protezione dei dati personali, introdotto dal D.Lgs. n. 101 del 2018, sotto la rubrica “Limitazioni per ragioni di giustizia” disciplina, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 23, par. l, lett. f) del regolamento, le limitazioni dei diritti degli interessati di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, per esigenze di salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari, relativamente a dati trattati nell’ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di governo autonomo delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, ovvero relativamente a trattamenti che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché relativamente alle attività ispettive su uffici giudiziari. Tali limitazioni non si applicano per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione dei procedimenti. La selezione delle ipotesi nelle quali i diritti degli interessati possono essere limitati si conforma, del resto, alla definizione della nozione di “trattamenti effettuati per ragioni di giustizia” di cui al previgente art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 196 del 2003.
Nei casi suddetti, in conformità alle disposizioni di settore, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 2 dell’art. 23 del regolamento, il ritardo, la limitazione o l’esclusione dell’esercizio del diritto sono disposti, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare l’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.
Nei medesimi casi, inoltre, in analogia con quanto previsto dall’art. 2-undecies del Codice, i diritti dell’interessato possono essere esercitati mediante il Garante, il quale informa l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, rappresentandogli inoltre la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale. Della medesima possibilità anche il titolare deve rendere edotto l’interessato.
Si ricorda con specifico riferimento al trattamento di dati giudiziari che di recente è stato emanato il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 che ha recepito in Italia la Dir. (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
Il provvedimento, che si compone di cinquanta articoli – è suddiviso in otto Capi, dedicati a specifici aspetti della materia, che rinviano al regolamento (UE) n. 2016/679 nelle parti il cui contenuto risulta coincidente con la direttiva.
Con tale recepimento possiamo ritenere soddisfatta anche per il nostro paese l’esigenza di garantire una libera circolazione dei dati personali che riguardano attività di prevenzione dei reati conciliata con un quadro giuridico solido e più coerente in materia di protezione dei dati personali nell’ambito dell’unione europea, affiancato da efficaci misure di attuazione.
Già leggendo le varie disposizioni è facile riscontrare numerosi punti di contatto con il regolamento europeo. Ad esempio il fatto che sia individuato un responsabile della protezione dei dati rispecchia la nuova impostazione data dagli organi legislativi dell’unione europea, che desiderano introdurre una figura terza, con poteri di controllo imparziale.
La condivisione dei dati e delle informazioni tra le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie dei diversi Paesi membri rappresenta – e l’argomento è di straordinaria attualità specie dopo i drammatici fatti di Parigi e Bruxelles – un irrinunciabile strumento per garantire la sicurezza nel vecchio continente. Condividere ed analizzare i dati personali dei quali le autorità dei diversi Paesi europei sono già singolarmente in possesso più che continuare a raccogliere ed ammassare quantità industriali di dati personali in silos verticali e nazionali.
In particolare con questo provvedimento si ottiene il duplice obiettivo di:
– tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali;
– garantire che lo scambio dei dati personali da parte delle autorità competenti all’interno dell’Unione, qualora tale scambio sia richiesto dal diritto dell’Unione o da quello dello Stato membro, non sia limitato né vietato per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Vengono, inoltre, stabiliti alcuni punti fissi:
– niente trattamenti automatizzati di dati personali se minacciano di pregiudicare l’identità personale di un cittadino;
– obbligo di mantenere distinti i dati personali che discendono da fatti, da quelli che, invece, rappresentano semplici deduzioni;
– maniacale attenzione alla correttezza dei dati trattati ed alla sicurezza dei sistemi;
– obbligo di denunciare alle Autorità di tutela della privacy ogni violazione dei database.
Il tutto nell’ottica di rispettare il diritto alla privacy per garantire meglio e più efficacemente la sicurezza dei cittadini europei.

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