01/11/2018 – Diritti di rogito e segreterie convenzionate con un comune avente dirigenti e altro comune non avente dirigenti

Diritti di rogito e segreterie convenzionate con un comune avente dirigenti e altro comune non avente dirigenti

Richiesta di parere concernente la possibilità di corrispondere al Segretario comunale di fascia A, titolare del servizio in convenzione, quota dei diritti di rogito per l’attività prestata presso un Comune, parte della convenzione medesima, non provvisto di personale con qualifica dirigenziale; risposta della Sezione in termini affermativi sulla base di plurimi precedenti e della deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 18/SEZAUT/2018/QMIG.

QUI la deliberazione Corte dei conti Lombardia n.296/2018, pubblicata il 31 ottobre

“Il sindaco del Comune di Buccinasco – dato atto di essere privo di dipendenti con qualifica dirigenziale e di gestire il servizio di segreteria comunale in convenzione, ai sensi degli artt. 30 e 98, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, con il Comune di Pioltello, ente all’interno del quale sono invece presenti dipendenti con detta qualifica – nell’istanza 2 indicata in epigrafe premette che: a) il Comune di Pioltello, capo convenzione, applica alla retribuzione del segretario comunale, iscritto alla fascia professionale A, titolare della sede di segreteria convenzionata, l’istituto del “galleggiamento” previsto dall’art. 41, comma 5, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001 e dall’art. 3, comma 7, del C.C.N.L. del 1° marzo 2011, di modo che garantisce al medesimo segretario una retribuzione di posizione non inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata all’interno del comune; b) il Comune di Buccinasco concorre alla spesa relativa al trattamento economico del segretario tramite rimborso al Comune di Pioltello della propria quota di convenzione.”

“La Sezione, nel richiamare le proprie statuizioni, ritiene ora di conformarsi al principio di diritto enunciato nella predetta deliberazione della Sezione delle autonomie … la quale ha ritenuto, in un caso analogo a quello esposto, che «al Segretario comunale di fascia A, titolare del servizio in convenzione (…), ferma restando l’autonoma valutazione gestionale dell’Ente, possa essere corrisposta la quota dei diritti di rogito per l’attività prestata presso il predetto Comune in quanto non provvisto di personale con qualifica dirigenziale» (Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna n. 113/2018/PAR).”

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