31/07/2018 – Gli incentivi tecnici per le gare aggiudicate prima della legge di bilancio 2018 sono da considerare soggetti al limite del salario accessorio

Gli incentivi tecnici per le gare aggiudicate prima della legge di bilancio 2018 sono da considerare soggetti al limite del salario accessorio

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

Un comune, tra le altre domande non scrutinate dal Collegio contabile, pone la seguente domanda al Collegio contabile veneto “Se i trattamenti accessori (incentivi) di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per attività svolta e conclusasi con l’aggiudicazione della gara prima dell’entrata in vigore del comma 5 bis del medesimo decreto, introdotto dalla novella di cui all’art. 1, comma 526L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), debbano essere o meno esclusi dal calcolo della spesa del personale e del trattamento accessorio erogato dall’ente e dai relativi limiti di spesa stabiliti dalla vigente normativa”.
La risposta negativa dei giudici contabili
Premette il Collegio contabile come il quadro normativo di riferimento riferito al pagamento degli incentivi tecnici sia stato caratterizzato da numerose integrazioni delle disposizioni in materia succedutesi nel tempo in modo non sempre organico. In particolare le disposizioni di cui all’art. 113D.Lgs. n. 50 del 2016 consente, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture. L’art. 76D.Lgs. n. 56 del 2017, ha innovato la disciplina prevedendo che l’imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, vada effettuato non solo con riferimento agli appalti di lavori (nella formulazione originaria della norma), ma anche a quelli di fornitura di beni e di servizi. Il pagamento di detti inventivi rientrando nell’ambito del trattamento accessorio del personale, hanno posto, tuttavia, nel corso degli ultimi anni la loro soggezione ai limiti delle risorse che ogni amministrazione deve destinare al relativo Fondo facendo emergere questioni interpretative non di poco conto incentrate sulla riconduzione o meno di detti incentivi e delle relative risorse economiche agli stessi destinate nell’ambito “tetto” al Fondo delle risorse decentrate. In particolare, l’attuale regime vincolistico in tema di salario accessorio è contenuto nelle disposizioni di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017, secondo cui, a decorrere dal 1° luglio, “l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016″. Sul punto, la Sezione delle Autonomie (deliberazioni nn. 7 e 24 del 2017) ha ritenuto che gli incentivi fossero da includere nel tetto del trattamento accessorio di cui all’art. 1, comma 236L. n. 208 del 2015. Il legislatore è, infine, intervenuto con la legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 526L. 27 dicembre 2017, n. 205) che ha inserito all’art. 113D.Lgs. n. 50 del 2016 il comma 5-bis secondo cui “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”. A tale ultimo intervento è intervenuta nuovamente la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 6 del 2018 che ha affermato che “L’avere correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all’importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell’opera, àncora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale”, con la conseguenza che l’onere relativo non transita nell’ambito dei capitoli dedicati alla spesa del personale e, quindi non può essere soggetto ai vincoli posti, nel caso in specie agli enti territoriali, alla relativa spesa.
Pertanto, la risposta del Comune non può che essere ricondotta all’effetto innovativo prodotto dal comma 5-bis dell’art. 113 a far data dall’entrata in vigore della disposizione normativa in relazione sia al principio del tempus regit actum che a quello dell’irretroattività della legge, per cui tutte le gare aggiudicate prima del 01/01/2018 che, sulla base del regolamento del comune che ne disciplinava l’erogazione degli incentivi tecnici per lavori, servizi e forniture, dovranno essere ricondotti ai limiti di crescita dei fondi essendo ancorati alle spesa del personale, al contrario tutte le opere, servizi e forniture i cui bandi di aggiudicazione siano stati aggiudicati a partire dal 01/01/2018 dovranno essere contabilizzati fuori dalla spesa del personale e i quindi al di fuori dei limiti di crescita del salario accessorio.
Conclusione
Secondo i giudici contabili del Veneto, la situazione in sintesi è la seguente:
a) in presenza di un regolamento, approvato prima della legge di bilancio 2018, che disciplini gli incentivi delle funzioni tecniche, vi è una separazione della contabilizzazione della spesa del personale, secondo cui per le opere, servizi e forniture i cui bandi siano stati aggiudicati prima del 01/01/2018 dovranno essere inclusi nel fondo del salario accessorio del personale con la limitazione di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017 per cui gli importi complessivi non dovranno essere superiori a quelli dell’anno 2016, mentre per i bandi di gara approvati successivamente al 01/01/2018 la contabilizzazione dovrà avvenire fuori dalle spese per il personale e, quindi, esclusi dai limiti e vincoli sul salario accessorio. Precisa il Collegio contabile come una eventuale modifica del regolamento non potendo avere effetti retroattivi non potrà mai incidere sui diritti soggettivi ormai cristallizzati;
b) caso diverso si presente in caso di un regolamento degli incentivi approvato per la prima volta successivamente alla legge di bilancio 2018, facendo sorgere il diritto soggettivo nei confronti dei dipendenti solo alla data della sua approvazione, il quale pur non avendo valore retroattivo permetterà, in ogni caso, di distribuire gli incentivi per le attività svolte fino a quel momento imputandole non più alla spesa del personale ma alle opere servizi e forniture e, come tali, al di fuori dei limiti della crescita del salario accessorio (deliberazione n. 264 del 2018 della Corte dei conti sezione regionale di controllo per il Veneto). Proprio in merito all’approvazione del regolamento degli incentivi, precisa il Collegio contabile come non sarebbe stato possibile imputare i relativi valori al fondo fino all’anno 2017 in assenza del regolamento, unico a poter radicare il diritto soggettivo dei dipendenti secondo le recenti indicazioni dei giudici di legittimità (Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 13937 del 2017).

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